Art. 877 Codice Civile

Costruzioni in aderenza sul confine - Art. 877

Costruire in aderenza sul confine senza comunione del muro, ma senza appoggiare la nuova costruzione. Per muro non sul confine, si paga il valore del suolo.

Testo ufficiale Art. 877 Codice Civile — Italia

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente. Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la possibilità di costruire sul confine del proprio fondo senza dover chiedere la comunione del muro del vicino. La nuova costruzione deve essere realizzata in aderenza, cioè a contatto con il confine, ma non può appoggiarsi alla costruzione già esistente del vicino.

La stessa regola vale quando il muro del vicino non si trova esattamente sul confine (art. 875). In questo caso, chi costruisce deve pagare solo il valore del suolo occupato, senza dover risarcire il muro stesso.

Quando si applica

  • Un proprietario vuole erigere un muro di cinta sul confine senza diventare comproprietario del muro del vicino.
  • Un vicino costruisce una casa a filo del confine, ma senza appoggiare le travi alla parete del vicino.
  • Dopo aver acquistato un terreno, si costruisce un muro in aderenza a un muro del vicino che non è sul confine, pagando solo il valore del suolo.
  • Ristrutturazione: si aggiunge un muro esterno sul confine senza appoggiarlo alla struttura del vicino.

Cosa questo articolo non dice

  • Non permette di appoggiare la propria costruzione al muro del vicino.
  • Non stabilisce le distanze minime tra costruzioni (art. 873).
  • Non regola la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874).
  • Non si applica se il muro è già comune (art. 880).

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