Distinzione tra luci e vedute: Art. 900
L'articolo distingue le aperture sul fondo del vicino in due categorie: luci, per far passare aria e luce, e vedute o prospetti, che permettono l'affaccio.
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il Codice Civile classifica le aperture presenti sulle pareti rivolte verso il fondo del vicino in due tipologie fondamentali: le luci e le vedute (chiamate anche prospetti). La distinzione si basa sulla funzione dell'apertura e sulla possibilità concreta di affacciarsi.
Si definisce luce l'apertura che consente soltanto il passaggio della luminosità e dell'aria, senza permettere di affacciarsi sul fondo del vicino. Si definisce invece veduta o prospetto l'apertura che consente di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sulla proprietà confinante.
Da questa classificazione iniziale dipendono i requisiti tecnici e le regole sulle distanze stabiliti dagli articoli successivi.
Quando si applica
- Determinare se una finestra con inferriata fissa e vetro opaco sia da considerare luce oppure veduta
- Classificare un'apertura aperta sul muro di confine che permette di sporgere la testa e guardare nel giardino del vicino
- Stabilire la natura di un lucernario o di una grata di aerazione posizionata sulla parete perimetrale
Cosa questo articolo non dice
- Le distanze legali minime per l'apertura di vedute dirette o balconi
- I requisiti specifici di altezza e protezione previsti per le luci
- Il diritto del vicino di chiudere la luce costruendo in aderenza
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