Consorzi coattivi per acque - Art. 921
L'art. 921 consente all'autorità amministrativa di costituire un consorzio per acque nel caso dell'art. 918, con espropriazione dei diritti singoli e indennità.
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo permette all'autorità amministrativa di creare un consorzio obbligatorio (coattivo) per gestire meglio l'acqua, quando già esiste la possibilità di un consorzio volontario secondo l'art. 918. Il consorzio viene istituito d'ufficio, cioè senza che i proprietari lo richiedano, se serve a una migliore utilizzazione delle acque.
Per come si forma e come funziona, il consorzio segue le regole previste per i consorzi di miglioramento fondiario. Inoltre, può espropriare i diritti dei singoli proprietari sull'acqua, purché paghi le dovute indennità.
Quando si applica
- Più proprietari di terreni irrigui non riescono a mettersi d'accordo per la manutenzione di un canale e l'autorità amministrativa istituisce d'ufficio un consorzio per garantire l'uso comune dell'acqua.
- Un gruppo di agricoltori utilizza l'acqua di un lago in modo dispersivo e l'autorità costituisce un consorzio obbligatorio per razionalizzare le derivazioni.
- Un singolo diritto di attingere l'acqua impedisce un progetto di distribuzione collettiva; il consorzio può espropriare quel diritto pagando un'indennità al titolare.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la costituzione volontaria di consorzi tra privati, trattata invece dall'art. 918.
- Non regola lo scioglimento del consorzio, che è oggetto dell'art. 919.
- Non fornisce le norme particolari sull'espropriazione forzata, che sono contenute in leggi speciali.
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