Art. 929 Codice Civile

Proprietà della cosa ritrovata dopo un anno - Art. 929

Dopo un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione senza il proprietario, il ritrovatore acquista la cosa o il prezzo, ma deve pagare le spese.

Testo ufficiale Art. 929 Codice Civile — Italia

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 929 regola il passaggio di proprietà di una cosa smarrita al ritrovatore dopo un anno. Se il proprietario non si presenta entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione del ritrovamento, la cosa o il suo corrispettivo se venduta diventa di proprietà del ritrovatore.

La pubblicazione è quella prevista dall'articolo 928, che obbliga chi trova a fare un annuncio. Il termine di un anno decorre dall'ultimo giorno di tale pubblicazione.

Sia il proprietario che il ritrovatore, se riprendono la cosa o ricevono il prezzo, devono pagare le spese sostenute, ad esempio per la pubblicazione o la custodia.

Quando si applica

  • Trovi un portafoglio e lo pubblichi. Dopo un anno, nessuno lo reclama: diventa tuo.
  • Trovi un gatto smarrito e lo pubblichi. Dopo un anno, il proprietario non si presenta: il gatto è tuo.
  • Trovi un oggetto deperibile (es. cibo) e lo vendi. Dopo un anno, nessuno reclama il prezzo: lo tieni tu.

Cosa questo articolo non dice

  • Il premio dovuto al ritrovatore (art. 930).
  • Il tesoro (art. 932).
  • I rigetti del mare e piante sul lido (art. 933).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 929 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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