Premio dovuto al ritrovatore - Art. 930
Il proprietario deve al ritrovatore il decimo; se supera diecimila lire, per l'eccedenza solo il ventesimo. Se senza valore, premio fissato dal giudice.
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario di una cosa ritrovata deve pagare un premio al ritrovatore, se questi lo richiede. Il premio è del decimo del valore della cosa (somma di denaro o prezzo di mercato). Se il valore supera le diecimila lire, per la parte eccedente il premio è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, il giudice fissa il premio secondo il suo prudente apprezzamento.
Quando si applica
- Trovare un portafoglio con una somma di denaro inferiore a diecimila lire.
- Trovare un gioiello del valore superiore a diecimila lire.
- Trovare un oggetto senza valore commerciale, come un cimelio di famiglia.
- Trovare una somma di denaro esattamente di diecimila lire.
Cosa questo articolo non dice
- Il premio è dovuto anche se il ritrovatore non lo richiede (in realtà è solo su richiesta).
- Il premio è sempre del decimo del valore, senza limiti (oltre diecimila lire il sovrappiu è solo ventesimo).
- La scoperta di un tesoro segue le stesse regole (Art. 932 prevede norme diverse).
- Il ritrovatore acquista la proprietà della cosa dopo un anno (Art. 929 disciplina l'acquisto di proprietà).
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