Art. 930 Codice Civile

Premio dovuto al ritrovatore - Art. 930

Il proprietario deve al ritrovatore il decimo; se supera diecimila lire, per l'eccedenza solo il ventesimo. Se senza valore, premio fissato dal giudice.

Testo ufficiale Art. 930 Codice Civile — Italia

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Il proprietario di una cosa ritrovata deve pagare un premio al ritrovatore, se questi lo richiede. Il premio è del decimo del valore della cosa (somma di denaro o prezzo di mercato). Se il valore supera le diecimila lire, per la parte eccedente il premio è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, il giudice fissa il premio secondo il suo prudente apprezzamento.

Quando si applica

  • Trovare un portafoglio con una somma di denaro inferiore a diecimila lire.
  • Trovare un gioiello del valore superiore a diecimila lire.
  • Trovare un oggetto senza valore commerciale, come un cimelio di famiglia.
  • Trovare una somma di denaro esattamente di diecimila lire.

Cosa questo articolo non dice

  • Il premio è dovuto anche se il ritrovatore non lo richiede (in realtà è solo su richiesta).
  • Il premio è sempre del decimo del valore, senza limiti (oltre diecimila lire il sovrappiu è solo ventesimo).
  • La scoperta di un tesoro segue le stesse regole (Art. 932 prevede norme diverse).
  • Il ritrovatore acquista la proprietà della cosa dopo un anno (Art. 929 disciplina l'acquisto di proprietà).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 930 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile