Art. 931 Codice Civile

Equiparazione possessore e detentore - Art. 931

L'art. 931 c.c. equipara possessore e detentore al proprietario per gli effetti degli artt. 927 e seguenti (cose ritrovate, tesoro).

Testo ufficiale Art. 931 Codice Civile — Italia

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 931 del Codice Civile stabilisce che, per l'applicazione delle norme sulla restituzione delle cose ritrovate (articoli 927 e seguenti), il possessore e il detentore sono trattati come il proprietario, a seconda delle circostanze. In pratica, chi ha materialmente un bene (anche se non ne è il proprietario) assume gli stessi obblighi e diritti del proprietario in materia di cose smarrite, tesoro e simili.

Il possessore è colui che si comporta come proprietario (ad esempio, tiene un oggetto per sé), mentre il detentore è chi ha la cosa ma riconosce l'altrui diritto (ad esempio, un amico a cui è stato affidato un oggetto). L'equiparazione opera solo nell'ambito degli articoli 927 e successivi, non per altri istituti come l'usucapione.

Quando si applica

  • Tizio trova un portafoglio per strada e lo custodisce; per l'obbligo di pubblicazione del ritrovamento è equiparato al proprietario.
  • Caio scopre un tesoro nel fondo di Sempronio ma ne è possessore; ai fini della divisione del tesoro è equiparato al proprietario.
  • Un veterinario detiene un cane smarrito; per l'obbligo di restituire il cane al proprietario è equiparato al proprietario stesso.
  • Chi trova un cellulare e lo usa prima di consegnarlo; può essere considerato possessore e quindi soggetto alle stesse responsabilità del proprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la proprietà del tesoro scoperto da un terzo sul fondo altrui (v. art. 932).
  • Non si applica alla rivendicazione della proprietà contro il possessore (art. 948).
  • Non attribuisce al possessore o detentore il diritto di trattenere la cosa come propria.
  • Non riguarda l'usucapione o l'acquisto della proprietà per possesso prolungato.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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