Equiparazione possessore e detentore - Art. 931
L'art. 931 c.c. equipara possessore e detentore al proprietario per gli effetti degli artt. 927 e seguenti (cose ritrovate, tesoro).
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 931 del Codice Civile stabilisce che, per l'applicazione delle norme sulla restituzione delle cose ritrovate (articoli 927 e seguenti), il possessore e il detentore sono trattati come il proprietario, a seconda delle circostanze. In pratica, chi ha materialmente un bene (anche se non ne è il proprietario) assume gli stessi obblighi e diritti del proprietario in materia di cose smarrite, tesoro e simili.
Il possessore è colui che si comporta come proprietario (ad esempio, tiene un oggetto per sé), mentre il detentore è chi ha la cosa ma riconosce l'altrui diritto (ad esempio, un amico a cui è stato affidato un oggetto). L'equiparazione opera solo nell'ambito degli articoli 927 e successivi, non per altri istituti come l'usucapione.
Quando si applica
- Tizio trova un portafoglio per strada e lo custodisce; per l'obbligo di pubblicazione del ritrovamento è equiparato al proprietario.
- Caio scopre un tesoro nel fondo di Sempronio ma ne è possessore; ai fini della divisione del tesoro è equiparato al proprietario.
- Un veterinario detiene un cane smarrito; per l'obbligo di restituire il cane al proprietario è equiparato al proprietario stesso.
- Chi trova un cellulare e lo usa prima di consegnarlo; può essere considerato possessore e quindi soggetto alle stesse responsabilità del proprietario.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la proprietà del tesoro scoperto da un terzo sul fondo altrui (v. art. 932).
- Non si applica alla rivendicazione della proprietà contro il possessore (art. 948).
- Non attribuisce al possessore o detentore il diritto di trattenere la cosa come propria.
- Non riguarda l'usucapione o l'acquisto della proprietà per possesso prolungato.
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