Indennità per miglioramenti dell'usufruttuario - Art. 985
L'usufruttuario ha diritto a indennità per miglioramenti; indennità = minore tra spesa e aumento di valore; giudice può rateizzare con garanzia.
L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell'indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando l'usufruttuario restituisce la cosa al nudo proprietario, ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che ancora esistono al momento della restituzione. L'indennità è pari alla somma minore tra quanto ha speso e l'aumento di valore della cosa grazie ai miglioramenti.
Il giudice, considerando le circostanze, può autorizzare il pagamento rateale dell'indennità, imponendo in tal caso una garanzia idonea a tutela del nudo proprietario.
Quando si applica
- L'usufruttuario ristruttura il bagno di un appartamento in usufrutto e, alla fine del periodo, chiede l'indennità per i lavori ancora visibili.
- Un usufruttuario di un terreno agricolo pianta un frutteto che ne aumenta il valore; al momento della restituzione, il nudo proprietario contesta l'importo richiesto.
- L'usufruttuario installa un impianto di riscaldamento centralizzato; dopo la restituzione, il giudice decide di rateizzare il pagamento dell'indennità con una cauzione.
- Un usufruttuario di un appartamento sostituisce gli infissi con modelli di maggior valore; alla riconsegna, l'indennità è calcolata come il minore tra spesa e aumento di valore.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai miglioramenti apportati dall'enfiteuta, che sono regolati dall'art. 975.
- Non copre le addizioni (opere che non sono miglioramenti), disciplinate dall'art. 986.
- Non riguarda la restituzione dei frutti naturali o civili, che segue l'art. 984.
- Non stabilisce l'indennità per danni o deterioramenti della cosa, che dipende da altre norme.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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