Ripartizione dei frutti e delle spese Art. 984
I frutti naturali e civili spettano all'usufruttuario. Se l'usufrutto termina durante l'anno, frutti e spese si dividono in proporzione alla durata.
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto. Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso. Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'usufruttuario ha diritto di fare propri i prodotti della cosa, siano essi frutti naturali come le colture della terra, o frutti civili come i canoni di locazione dell'immobile, per l'intera durata del suo diritto.
Quando il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento del bene nel corso dell'anno agrario o del ciclo produttivo, la totalità dei frutti non appartiene a chi possiede la cosa al momento del raccolto. I frutti si dividono tra l'uno e l'altro in proporzione alla durata del rispettivo diritto nel periodo considerato.
Le spese necessarie per la produzione e la raccolta sono a carico di ciascuna parte nella medesima proporzione utilizzata per dividere i frutti. Ciascuna parte è tenuta a coprire tali costi solo entro i limiti del valore dei frutti attribuiti.
Quando si applica
- L'incasso del canone di locazione per un immobile il cui usufrutto termina a metà mese.
- La divisione del raccolto di grano tra il nudo proprietario e gli eredi dell'usufruttuario deceduto durante la stagione agraria.
- La ripartizione dei costi per i fertilizzanti e le sementi impiegati sul terreno prima dell'estinzione del diritto.
- La ripartizione dei ricavi ottenuti dalla vendita dei frutti di un frutteto raccolti dopo il termine dell'usufrutto.
Cosa questo articolo non dice
- L'attribuzione e l'indennizzo per i miglioramenti apportati al bene, disciplinati dalle norme sui miglioramenti.
- La sorte delle addizioni eseguite dall'usufruttuario sulla cosa.
- La facoltà dell'usufruttuario di cedere il proprio diritto a terzi.
- La disciplina sulla sostituzione e gestione degli alberi fruttiferi periti o divelti.
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