Art. 975 Codice Civile

Rimborso miglioramenti e addizioni Art. 975

Alla fine dell'enfiteusi l'enfiteuta ha diritto al rimborso dei miglioramenti pari all'aumento di valore del fondo e può trattenerlo fino al pagamento.

Testo ufficiale Art. 975 Codice Civile — Italia

Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna. Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito. Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Alla cessazione dell'enfiteusi, chi ha gestito il terreno ha diritto a un indennizzo per le opere di miglioramento apportate. L'importo del rimborso si commisura all'effettivo incremento di valore del fondo, calcolato al momento della riconsegna al proprietario. Se durante la causa viene fornita una prova generale dell'esistenza di tali opere, chi ha coltivato o gestito il terreno ha il diritto di trattenere l'immobile fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito.

Per le opere aggiuntive che possono essere rimosse senza danneggiare la proprietà, il proprietario che desidera mantenerle deve pagarne il valore calcolato al momento della riconsegna. Qualora la separazione non sia possibile senza provocare un nocumento al fondo e l'addizione costituisca un effettivo miglioramento, si applica la regola generale stabilita per i miglioramenti, calcolando il rimborso sulla base dell'aumento di valore della proprietà.

Quando si applica

  • Un agricoltore restituisce un terreno su cui ha realizzato un impianto di irrigazione fisso che aumenta il valore di mercato dell'immobile.
  • L'utilizzatore di un fondo costruisce un capanno attrezzi prefabbricato che il proprietario decide di trattenere pagandone il valore al momento della restituzione.
  • L'enfiteuta trattiene il possesso del fondo agricolo in attesa del saldo del credito riconosciuto per le opere svolte, dopo averne dato prova in giudizio.
  • La piantumazione di alberi da frutto non rilocabili viene valutata in base al maggior valore acquisito dal terreno alla fine del contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • I miglioramenti effettuati dall'usufruttuario, regolati dall'Art. 985.
  • Le addizioni eseguite sul fondo dall'usufruttuario, disciplinate dall'Art. 986.
  • L'obbligo dell'enfiteuta di pagare le imposte sul fondo durante il contratto, previsto dall'Art. 964.
  • La procedura con cui l'enfiteuta può diventare pieno proprietario del fondo, disciplinata dall'Art. 971.

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