Art. 1052 Codice Civile

Passaggio coattivo per fondo non intercluso - Art. 1052

Art. 1052: passaggio coattivo per fondo non intercluso ma accesso inadeguato. Per esigenze agricole, industriali o accessibilità disabili (C.Cost. 167/1999).

Testo ufficiale Art. 1052 Codice Civile — Italia

Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. 117 --------------- AGGIORNAMENTO (117) La Corte Costituzione con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999 n. 167 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1052, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1052 estende la possibilità di ottenere un passaggio coattivo (cioè forzato) su un fondo altrui anche quando il proprio fondo non è completamente chiuso, ma ha un accesso alla via pubblica che però è inadeguato o insufficiente per i bisogni del fondo e non può essere ampliato.

La concessione del passaggio è subordinata a una decisione del giudice, che può accordarlo solo se la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Inoltre, con una sentenza del 1999 (n. 167), la Corte Costituzionale ha aggiunto che il passaggio coattivo può essere concesso anche per garantire l'accessibilità degli edifici ad uso abitativo ai portatori di handicap.

Quando si applica

  • Un fondo agricolo ha un accesso alla strada ma è una strada sterrata impraticabile per i mezzi agricoli in inverno.
  • Un terreno industriale ha un accesso troppo stretto per il passaggio di camion.
  • Un edificio residenziale non ha un accesso agevole per persone su sedia a rotelle e l'ingresso esistente non può essere ampliato.
  • Un fondo non intercluso ha un accesso molto lungo e tortuoso che rende antieconomico lo sfruttamento del fondo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica per ottenere un passaggio quando il fondo ha già un accesso adeguato ma il proprietario desidera un percorso più comodo.
  • Non regola l'indennità dovuta per il passaggio (l'indennità è disciplinata dall'art. 1053).
  • Non si applica ai fondi completamente interclusi (che sono coperti dall'art. 1051).

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