Art. 1053 Codice Civile

Indennità per passaggio coattivo - Art. 1053

Indennità per passaggio coattivo: proporzionale al danno. Se occupa o lascia incolta, paga il valore prima. Art. 1053 c.c.

Testo ufficiale Art. 1053 Codice Civile — Italia

Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1053 stabilisce che, quando si esercita un passaggio coattivo (cioè il diritto di attraversare un fondo altrui perché il proprio è privo di accesso alla strada pubblica), il proprietario del fondo dominante deve pagare un'indennità proporzionata al danno causato dal passaggio.

Se per realizzare il passaggio è necessario costruire opere stabili (come una strada asfaltata) o lasciare incolta una parte del fondo servente, il richiedente deve pagare il valore di quella zona prima di iniziare i lavori o il passaggio stesso. Il valore si calcola secondo il primo comma dell'articolo 1038.

Quando si applica

  • Un agricoltore deve attraversare il campo del vicino per raggiungere la strada pubblica; il passaggio di trattori danneggia il raccolto.
  • Un proprietario di un fondo senza accesso ottiene una servitù di passaggio; per creare un vialetto deve pavimentare una striscia del terreno del vicino, rendendola incoltivabile.
  • Per accedere a un edificio, si deve realizzare una scala in cemento sul fondo del confinante, occupando stabilmente una porzione di terreno.
  • Un passaggio pedonale attraverso un prato usato per pascolo causa un danno annuo alla crescita dell'erba; l'indennità copre la perdita.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce se si ha diritto al passaggio coattivo; questo è disciplinato dagli articoli 1051 e 1052.
  • Non riguarda l'indennità per danni dovuti a servitù di acquedotto o scarico (articoli 1043-1045).
  • Non si applica al passaggio di condutture elettriche (articolo 1056) o a vie funicolari (articolo 1057).

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