Indennità per passaggio coattivo - Art. 1053
Indennità per passaggio coattivo: proporzionale al danno. Se occupa o lascia incolta, paga il valore prima. Art. 1053 c.c.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1053 stabilisce che, quando si esercita un passaggio coattivo (cioè il diritto di attraversare un fondo altrui perché il proprio è privo di accesso alla strada pubblica), il proprietario del fondo dominante deve pagare un'indennità proporzionata al danno causato dal passaggio.
Se per realizzare il passaggio è necessario costruire opere stabili (come una strada asfaltata) o lasciare incolta una parte del fondo servente, il richiedente deve pagare il valore di quella zona prima di iniziare i lavori o il passaggio stesso. Il valore si calcola secondo il primo comma dell'articolo 1038.
Quando si applica
- Un agricoltore deve attraversare il campo del vicino per raggiungere la strada pubblica; il passaggio di trattori danneggia il raccolto.
- Un proprietario di un fondo senza accesso ottiene una servitù di passaggio; per creare un vialetto deve pavimentare una striscia del terreno del vicino, rendendola incoltivabile.
- Per accedere a un edificio, si deve realizzare una scala in cemento sul fondo del confinante, occupando stabilmente una porzione di terreno.
- Un passaggio pedonale attraverso un prato usato per pascolo causa un danno annuo alla crescita dell'erba; l'indennità copre la perdita.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce se si ha diritto al passaggio coattivo; questo è disciplinato dagli articoli 1051 e 1052.
- Non riguarda l'indennità per danni dovuti a servitù di acquedotto o scarico (articoli 1043-1045).
- Non si applica al passaggio di condutture elettriche (articolo 1056) o a vie funicolari (articolo 1057).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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