Art. 1038 Codice Civile

Indennità per servitù di acquedotto - Art. 1038

Art. 1038 c.c. indennità servitù acquedotto: pagamento valore terreni occupati (senza detrazione) più danni; per terreni di deposito solo metà.

Testo ufficiale Art. 1038 Codice Civile — Italia

Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare. Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il presente articolo stabilisce l'indennità dovuta a chi impone una servitù coattiva di acquedotto (ai sensi dell'art. 1033) sul fondo altrui. Prima di iniziare la costruzione, chi conduce l'acqua deve pagare al proprietario del fondo servente il valore stimato dei terreni occupati, senza detrarre le imposte o altri oneri gravanti sul fondo, più un'indennità per ogni danno causato, compresi quelli derivanti dalla separazione del fondo in due o più parti o da altro deterioramento.

Per i terreni utilizzati solo per depositare il materiale estratto durante gli scavi o per lo spurgo (la pulizia dell'acquedotto), l'indennità è ridotta alla metà del valore del suolo, sempre senza detrazione di imposte e oneri. Inoltre, il proprietario del fondo servente conserva il diritto di fare piantagioni e di rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché non arrechi danno all'acquedotto, al suo spurgo o alla sua riparazione.

Quando si applica

  • Un agricoltore deve costruire un canale di irrigazione che attraversa il fondo del vicino.
  • Un comune deve posare una condotta idrica sotterranea su un terreno privato per servire un acquedotto pubblico.
  • Un'impresa di estrazione di ghiaia deposita temporaneamente materiale sul terreno adiacente durante la costruzione dell'acquedotto.
  • Il proprietario del fondo servente chiede un indennizzo per la separazione del suo fondo in due parti a causa dell'acquedotto.
  • Dopo la costruzione, il proprietario del fondo servente vuole rimuovere lo spurgo accumulato per riutilizzare il terreno.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non disciplina l'indennità per una servitù di passaggio (art. 1039 per passaggio temporaneo, o altri articoli per servitù coattive di passaggio).
  • Non stabilisce le condizioni per imporre la servitù di acquedotto (art. 1037).
  • Non regola gli obblighi di manutenzione dell'acquedotto dopo la costruzione (art. 1040 e seguenti).
  • Non riguarda l'indennità per danni causati dall'esercizio dell'acquedotto, ma solo per l'imposizione.

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