Art. 1059 Codice Civile

Servitù concessa da un comproprietario - Art. 1059

La servitù concessa da un comproprietario non è costituita senza gli altri. Il concedente è obbligato a non impedire l'esercizio del diritto concesso.

Testo ufficiale Art. 1059 Codice Civile — Italia

La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente. La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1059 del Codice Civile regola il caso in cui uno solo dei comproprietari di un fondo (terreno o immobile) ancora indiviso concede una servitù su quel fondo. Una servitù è un diritto che permette a un'altra persona (il titolare) di usare il fondo in un modo specifico, come passare o prendere acqua.

Secondo la norma, la servitù non viene costituita – non nasce legalmente – se gli altri comproprietari non la concedono a loro volta. Possono concederla insieme o separatamente. Senza il loro consenso, il diritto non esiste.

Tuttavia, il comproprietario che ha fatto la concessione da solo rimane obbligato, insieme ai suoi eredi e a chi acquista da lui, a non impedire l'esercizio del diritto concesso. Questo significa che, anche se la servitù non è valida verso gli altri comproprietari, il concedente non può ostacolare chi ha ricevuto la concessione.

Quando si applica

  • Tizio, comproprietario di un terreno con Caio, concede a Sempronio il diritto di passaggio sul terreno. Caio non ha concesso nulla. La servitù non è valida, ma Tizio non può impedire a Sempronio di passare.
  • Due fratelli ereditano un fondo indiviso. Uno di loro concede a un vicino il diritto di prendere acqua da un pozzo sul fondo. L'altro fratello non ha dato il consenso. La servitù non è costituita, ma il fratello concedente non può bloccare l'accesso al pozzo.
  • Un gruppo di comproprietari di un edificio concede una servitù di veduta a un proprietario confinante. Se solo uno di loro concede, la servitù non sorge, ma quel comproprietario è tenuto a non ostruire la vista.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si occupa della servitù concessa dal nudo proprietario (articolo 1060).
  • Non regola la servitù coattiva (articoli 1051 e seguenti).
  • Non dice nulla sugli obblighi degli utenti della servitù (articolo 1048).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1059 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile