Art. 1058 Codice Civile

Art. 1058: Servitù prediali per contratto o testamento

L'art. 1058 c.c. stabilisce che le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento. Non elenca altri modi, ma non li esclude.

Testo ufficiale Art. 1058 Codice Civile — Italia

Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1058 del Codice Civile indica due modi per costituire una servitù prediale: mediante contratto (accordo tra i proprietari dei fondi) o per testamento (disposizione dell'ultima volontà). La servitù prediale è un diritto reale che grava su un fondo (detto servente) a vantaggio di un altro fondo (detto dominante).

La norma non dice che questi siano gli unici modi possibili. Altri articoli del codice prevedono ulteriori modi di costituzione, come la destinazione del padre di famiglia (art. 1062) o l'usucapione (art. 1061). Per la costituzione coattiva, invece, si vedano gli artt. 1051 e seguenti.

Quando si applica

  • Un proprietario concede, con un contratto scritto, al vicino il diritto di passare a piedi o con veicoli sul suo terreno per raggiungere la strada pubblica.
  • Un testatore, nel suo testamento, impone all'erede del fondo servente di permettere al fondo del legatario di scaricare le acque piovane attraverso un canale sotterraneo.
  • Due confinanti stipulano un accordo per cui il proprietario del fondo dominante può installare una conduttura di gas sotto il fondo servente.
  • Un testatore dispone che il suo erede debba consentire al vicino di appoggiare una costruzione al muro di cinta del fondo servente.

Cosa questo articolo non dice

  • Costituzione di servitù per usucapione (possesso protratto nel tempo) – disciplinata dall'art. 1061.
  • Costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia (quando due fondi un tempo appartenenti allo stesso proprietario vengono divisi e il proprietario aveva disposto opere visibili) – art. 1062.
  • Costituzione di servitù coattiva per passaggio necessario (quando un fondo è intercluso) – artt. 1051-1055.

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