Art. 1094 Codice Civile

Servitù attiva degli scoli – Art. 1094

Art. 1094: le acque di scolo da un fondo possono essere oggetto di servitù per il fondo che le riceve, impedendo la loro diversione.

Testo ufficiale Art. 1094 Codice Civile — Italia

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le acque di scolo (o acque colaticce) sono quelle che defluiscono naturalmente da un fondo, per effetto della pioggia o dell'irrigazione. L'articolo 1094 stabilisce che queste acque possono formare oggetto di una servitù a favore del fondo che le riceve. Lo scopo di tale servitù è impedire che il fondo da cui provengono le acque le devii altrove.

La servitù attiva degli scoli è una servitù prediale: coinvolge due fondi, uno servente (che dà le acque) e uno dominante (che le riceve). Questo articolo non regola il modo di costituzione della servitù (ad esempio per contratto o per usucapione, su cui v. art. 1095), ma ne riconosce la possibilità giuridica.

Quando si applica

  • Un campo agricolo a valle riceve l'acqua di scolo dal campo a monte; il proprietario del campo a valle acquista una servitù per garantirsi che l'acqua continui a scorrere verso di lui.
  • Un giardino di una casa a valle raccoglie l'acqua piovana che scende dal terreno del vicino più in alto; per impedire che il vicino devii l'acqua con un canale, il proprietario del giardino costituisce una servitù.
  • Un allevamento utilizza l'acqua di scolo da un terreno sovrastante per abbeverare gli animali; per proteggere l'apporto idrico, l'allevatore ottiene una servitù attiva degli scoli.
  • Un vigneto a valle riceve il deflusso naturale da un bosco a monte; il viticoltore vuole impedire che il bosco venga drenato altrove e stipula una servitù.

Cosa questo articolo non dice

  • Che l'articolo attribuisca automaticamente al fondo inferiore il diritto di ricevere le acque di scolo (la servitù deve essere costituita).
  • Che riguardi le acque sorgenti o quelle sfuggite (art. 1087).
  • Che consenta al fondo dominante di modificare il corso naturale delle acque (la servitù impedisce solo la diversione).
  • Che si applichi ai corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti), non solo agli scoli e colaticce.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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