Servitù attiva degli scoli – Art. 1094
Art. 1094: le acque di scolo da un fondo possono essere oggetto di servitù per il fondo che le riceve, impedendo la loro diversione.
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le acque di scolo (o acque colaticce) sono quelle che defluiscono naturalmente da un fondo, per effetto della pioggia o dell'irrigazione. L'articolo 1094 stabilisce che queste acque possono formare oggetto di una servitù a favore del fondo che le riceve. Lo scopo di tale servitù è impedire che il fondo da cui provengono le acque le devii altrove.
La servitù attiva degli scoli è una servitù prediale: coinvolge due fondi, uno servente (che dà le acque) e uno dominante (che le riceve). Questo articolo non regola il modo di costituzione della servitù (ad esempio per contratto o per usucapione, su cui v. art. 1095), ma ne riconosce la possibilità giuridica.
Quando si applica
- Un campo agricolo a valle riceve l'acqua di scolo dal campo a monte; il proprietario del campo a valle acquista una servitù per garantirsi che l'acqua continui a scorrere verso di lui.
- Un giardino di una casa a valle raccoglie l'acqua piovana che scende dal terreno del vicino più in alto; per impedire che il vicino devii l'acqua con un canale, il proprietario del giardino costituisce una servitù.
- Un allevamento utilizza l'acqua di scolo da un terreno sovrastante per abbeverare gli animali; per proteggere l'apporto idrico, l'allevatore ottiene una servitù attiva degli scoli.
- Un vigneto a valle riceve il deflusso naturale da un bosco a monte; il viticoltore vuole impedire che il bosco venga drenato altrove e stipula una servitù.
Cosa questo articolo non dice
- Che l'articolo attribuisca automaticamente al fondo inferiore il diritto di ricevere le acque di scolo (la servitù deve essere costituita).
- Che riguardi le acque sorgenti o quelle sfuggite (art. 1087).
- Che consenta al fondo dominante di modificare il corso naturale delle acque (la servitù impedisce solo la diversione).
- Che si applichi ai corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti), non solo agli scoli e colaticce.
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