Divieto di deviare scoli o avanzi d'acqua - Art. 1098
Il proprietario del fondo servente non può deviare gli scoli o avanzi d'acqua, neppure se ha introdotto acqua viva o un diverso corpo. Art. 1098.
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario del fondo servente (quello vincolato a restituire gli scoli o gli avanzi d'acqua) non può deviarne, nemmeno in parte. Questo divieto vale anche se il proprietario afferma di aver introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo: tale giustificazione non è accettabile.
L'obbligo è di lasciare che l'intera massa d'acqua scenda a favore del fondo dominante (quello che ha diritto di riceverla). Nessuna eccezione è prevista per uso personale o miglioramento del fondo.
Quando si applica
- Un contadino che ha un canale di scolo verso il fondo del vicino a valle non può deviare parte dell'acqua per irrigare un campo diverso, anche se ha aggiunto acqua di pozzo.
- Il proprietario di un fondo che riceve gli avanzi d'acqua da una fontana del vicino a monte non può interrompere o dirottare l'acqua, anche se sostiene di aver immesso altra acqua sorgiva.
- Un mulino che riceve acqua di scarico da un altro mulino: il proprietario a monte non può deviare parte degli avanzi per alimentare una seconda ruota.
- Un giardiniere che deve restituire l'acqua di lavaggio di una serra non può deviare una parte per innaffiare un'aiuola vicina.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la deviazione di acque sorgive o di fiumi (acque vive), che sono disciplinate da altre norme (es. art. 1087).
- Non permette al proprietario del fondo servente di trattenere una parte per uso domestico, anche se non ha aggiunto nulla: il divieto è totale.
- Non si applica a servitù di acquedotto o di presa d'acqua, ma solo agli scoli e agli avanzi d'acqua.
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