Art. 1106 Codice Civile

Regolamento comunione e nomina amministratore - Art. 1106

Art. 1106 c.c.: formazione a maggioranza di regolamento per ordinaria amministrazione e miglior godimento della cosa comune; delega a partecipanti o estranei.

Testo ufficiale Art. 1106 Codice Civile — Italia

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

I partecipanti alla comunione possono approvare a maggioranza un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior uso della cosa comune. La maggioranza si calcola secondo l'articolo 1105.

Con la stessa maggioranza si può delegare l'amministrazione a uno o più partecipanti o anche a un estraneo, stabilendo i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Quando si applica

  • I comproprietari di un terreno agricolo decidono a maggioranza di redigere un regolamento per stabilire gli orari di utilizzo di un pozzo comune.
  • I condomini di un edificio approvano un regolamento per la pulizia delle scale e la gestione del giardino.
  • Tre coeredi di un appartamento nominano uno di loro amministratore per gestire le manutenzioni ordinarie.
  • I partecipanti a una comunione di un garage collettivo delegano a un professionista esterno la gestione delle chiavi e dei parcheggi.
  • I comproprietari di un impianto sportivo stabiliscono con regolamento le regole per l'uso degli spogliatoi.

Cosa questo articolo non dice

  • Che il regolamento approvato a maggioranza sia automaticamente vincolante per tutti i partecipanti (il testo non lo prevede).
  • Che l'amministratore possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza una nuova delibera (vedi art. 1108).
  • Che la delega possa essere revocata solo all'unanimità (non è disciplinato da questo articolo).

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