Art. 1108 Codice Civile

Innovazioni e atti straordinari in comunione - Art. 1108

Per innovazioni e atti straordinari serve la maggioranza di due terzi del valore della comunione. Serve l'unanimità per vendere o affittare oltre nove anni.

Testo ufficiale Art. 1108 Codice Civile — Italia

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce le regole di voto per eseguire interventi straordinari o modifiche sostanziali sulla cosa comune. Per approvare opere dirette al miglioramento o a rendere più comodo o redditizio il godimento del bene, è necessaria una maggioranza di partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della comunione. I lavori approvati non possono tuttavia impedire ad alcun partecipante di godere del bene né comportare un costo sproporzionato.

La stessa maggioranza di due terzi è richiesta per gli altri atti che superano l'ordinaria amministrazione, a condizione che non danneggino gli interessi di nessuno dei contitolari.

Per la vendita del bene, la costituzione di diritti reali su di esso o per la stipula di contratti di locazione di durata superiore a nove anni, la legge richiede tassativamente il consenso di tutti i partecipanti. Fa eccezione l'iscrizione di ipoteca: la maggioranza dei due terzi può autorizzarla se serve esclusivamente a garantire il rientro di un finanziamento ottenuto per ricostruire o migliorare la cosa comune.

Quando si applica

  • I contitolari di un immobile intendono approvare a maggioranza dei due terzi lavori straordinari di rifacimento dell'edificio.
  • I comproprietari di un terreno valutano la realizzazione di un impianto d'irrigazione per renderlo più redditizio.
  • La pluralità dei proprietari intende stipulare un contratto di locazione della durata superiore a nove anni.
  • La maggioranza dei due terzi decide di concedere ipoteca sul bene comune al solo fine di garantire un mutuo per la sua ricostruzione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impugnazione delle decisioni prese senza la maggioranza prevista, regolata dall'Art. 1109.
  • La gestione dei beni ed edifici in condominio, soggetta alla disciplina speciale delle parti comuni di cui all'Art. 1117.
  • Le regole per la normale gestione quotidiana della cosa comune, previste dall'Art. 1105.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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