Innovazioni e atti straordinari in comunione - Art. 1108
Per innovazioni e atti straordinari serve la maggioranza di due terzi del valore della comunione. Serve l'unanimità per vendere o affittare oltre nove anni.
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce le regole di voto per eseguire interventi straordinari o modifiche sostanziali sulla cosa comune. Per approvare opere dirette al miglioramento o a rendere più comodo o redditizio il godimento del bene, è necessaria una maggioranza di partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della comunione. I lavori approvati non possono tuttavia impedire ad alcun partecipante di godere del bene né comportare un costo sproporzionato.
La stessa maggioranza di due terzi è richiesta per gli altri atti che superano l'ordinaria amministrazione, a condizione che non danneggino gli interessi di nessuno dei contitolari.
Per la vendita del bene, la costituzione di diritti reali su di esso o per la stipula di contratti di locazione di durata superiore a nove anni, la legge richiede tassativamente il consenso di tutti i partecipanti. Fa eccezione l'iscrizione di ipoteca: la maggioranza dei due terzi può autorizzarla se serve esclusivamente a garantire il rientro di un finanziamento ottenuto per ricostruire o migliorare la cosa comune.
Quando si applica
- I contitolari di un immobile intendono approvare a maggioranza dei due terzi lavori straordinari di rifacimento dell'edificio.
- I comproprietari di un terreno valutano la realizzazione di un impianto d'irrigazione per renderlo più redditizio.
- La pluralità dei proprietari intende stipulare un contratto di locazione della durata superiore a nove anni.
- La maggioranza dei due terzi decide di concedere ipoteca sul bene comune al solo fine di garantire un mutuo per la sua ricostruzione.
Cosa questo articolo non dice
- L'impugnazione delle decisioni prese senza la maggioranza prevista, regolata dall'Art. 1109.
- La gestione dei beni ed edifici in condominio, soggetta alla disciplina speciale delle parti comuni di cui all'Art. 1117.
- Le regole per la normale gestione quotidiana della cosa comune, previste dall'Art. 1105.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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