Art. 1109 Codice Civile

Impugnazione delle deliberazioni - Art. 1109

Il dissenziente può impugnare le delibere di maggioranza entro trenta giorni per grave pregiudizio, violazione art.1105 co3 o innovazioni contrarie art.1108.

Testo ufficiale Art. 1109 Codice Civile — Italia

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

I partecipanti alla comunione che hanno votato contro una delibera della maggioranza (minoranza dissenziente) possono impugnarla davanti al giudice. L'impugnazione è ammessa solo in tre casi: quando la delibera è gravemente pregiudizievole alla cosa comune (art. 1105, secondo comma); quando non è stato osservato l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1105, terzo comma; oppure quando la delibera riguarda innovazioni o atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ed è in contrasto con le regole dell'art. 1108.

Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla delibera, o dalla comunicazione per gli assenti. Scaduto questo termine, il diritto di impugnare decade. Durante il giudizio, il giudice può ordinare la sospensione della delibera.

Quando si applica

  • La maggioranza dei comproprietari di un fondo decide di costruire un muro che blocca l'accesso al vicino, causando un grave pregiudizio al valore del fondo comune.
  • La maggioranza delibera di affittare una porzione del cortile comune a un bar, senza aver prima informato i comproprietari assenti come richiesto dall'art. 1105, terzo comma.
  • La maggioranza approva l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto comune, ma l'opera è considerata innovazione eccedente l'ordinaria amministrazione e non rispetta le maggioranze qualificate dell'art. 1108.
  • La maggioranza vota per tagliare tutti gli alberi del giardino comune, causando un danno estetico e ambientale grave ai comproprietari dissenzienti.

Cosa questo articolo non dice

  • Impugnazione di delibere assembleari di un condominio (edificio): queste sono regolate dalle norme sul condominio (artt. 1117 e seguenti), non dall'art. 1109.
  • Richiesta di annullamento per semplice disaccordo o per motivi non elencati nell'articolo, come il mancato rispetto di un regolamento interno non richiamato.
  • Impugnazione presentata oltre il termine di trenta giorni: il diritto decade, anche se il pregiudizio è grave.

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