Intervento di creditori nella divisione - Art. 1113
Creditori possono intervenire nella divisione. Per impugnare devono notificare opposizione; per immobili va trascritta prima. Vanno chiamati creditori iscritti.
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda i creditori di un comproprietario (chiamato 'partecipante') nella divisione dei beni comuni. I creditori possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita se non hanno notificato un'opposizione prima della divisione stessa.
Per i beni immobili, l'opposizione deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione o, se la divisione è giudiziale, prima della trascrizione della domanda. Inoltre, la divisione non è opponibile ai creditori iscritti (ad esempio ipotecari) e a chi ha acquistato diritti sull'immobile con atti trascritti prima della divisione, se non sono stati chiamati a intervenire.
Infine, i creditori della comunione non possono opporre un diritto di prelevamento in natura contro queste persone, a meno che il diritto di prelevamento derivi da un titolo anteriore alla comunione o dalla collazione.
Quando si applica
- Un creditore di Tizio, comproprietario di un terreno, vuole partecipare alla divisione per proteggere il suo credito.
- Una banca con ipoteca sulla quota di un comproprietario non viene chiamata alla divisione; la divisione non avrà effetto verso la banca.
- Un acquirente ha comprato la quota di un comproprietario e ha trascritto l'atto prima della divisione; se non è chiamato, la divisione non gli è opponibile.
- Un creditore non ha notificato opposizione prima della divisione; successivamente tenta di impugnarla, ma l'articolo glielo impedisce.
Cosa questo articolo non dice
- I creditori possono bloccare la divisione.
- L'opposizione può essere presentata dopo la divisione.
- La divisione è nulla se non si chiamano i creditori iscritti.
- I creditori della comunione hanno sempre diritto di prelevamento in natura.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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