Divisione in natura - Art. 1114
Se un bene comune è comodamente divisibile in parti corrispondenti alle quote dei comproprietari, la divisione deve avvenire in natura (Art. 1114 c.c.).
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce quando, sciogliendo una comunione, i comproprietari possono ottenere ciascuno una parte fisica del bene invece di venderlo e dividere il ricavato.
La condizione è che il bene sia 'comodamente divisibile': cioè che si possa frazionare in porzioni materiali, senza eccessivo disagio o perdita di valore, e che ciascuna porzione corrisponda esattamente alla quota di proprietà di ogni partecipante.
Se la divisione in natura non è possibile (ad esempio perché il bene è unico e indivisibile), si applicano altre regole, come la vendita all'incanto o l'assegnazione a uno dei comproprietari con conguaglio.
Quando si applica
- Due coeredi ereditano un terreno agricolo che può essere suddiviso in due lotti di uguale superficie; chiedono la divisione in natura.
- Tre comproprietari possiedono un capannone industriale con tre ingressi separati; la divisione in tre unità è possibile.
- Quattro persone possiedono in comune un appartamento con due camere da letto e due bagni; la struttura consente di ricavare due unità indipendenti, ciascuna per due comproprietari.
Cosa questo articolo non dice
- La divisione di un bene indivisibile come un'autovettura (regolata dall'art. 1112 c.c.).
- La divisione di crediti o di diritti immateriali (non sono 'cose' nel senso dell'articolo).
- La divisione di una comunione ereditaria (si applicano le norme sulla divisione ereditaria – art. 1116 c.c.).
- La vendita forzata del bene in caso di mancato accordo (art. 1111 c.c. sullo scioglimento).
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