Art. 1114 Codice Civile

Divisione in natura - Art. 1114

Se un bene comune è comodamente divisibile in parti corrispondenti alle quote dei comproprietari, la divisione deve avvenire in natura (Art. 1114 c.c.).

Testo ufficiale Art. 1114 Codice Civile — Italia

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce quando, sciogliendo una comunione, i comproprietari possono ottenere ciascuno una parte fisica del bene invece di venderlo e dividere il ricavato.

La condizione è che il bene sia 'comodamente divisibile': cioè che si possa frazionare in porzioni materiali, senza eccessivo disagio o perdita di valore, e che ciascuna porzione corrisponda esattamente alla quota di proprietà di ogni partecipante.

Se la divisione in natura non è possibile (ad esempio perché il bene è unico e indivisibile), si applicano altre regole, come la vendita all'incanto o l'assegnazione a uno dei comproprietari con conguaglio.

Quando si applica

  • Due coeredi ereditano un terreno agricolo che può essere suddiviso in due lotti di uguale superficie; chiedono la divisione in natura.
  • Tre comproprietari possiedono un capannone industriale con tre ingressi separati; la divisione in tre unità è possibile.
  • Quattro persone possiedono in comune un appartamento con due camere da letto e due bagni; la struttura consente di ricavare due unità indipendenti, ciascuna per due comproprietari.

Cosa questo articolo non dice

  • La divisione di un bene indivisibile come un'autovettura (regolata dall'art. 1112 c.c.).
  • La divisione di crediti o di diritti immateriali (non sono 'cose' nel senso dell'articolo).
  • La divisione di una comunione ereditaria (si applicano le norme sulla divisione ereditaria – art. 1116 c.c.).
  • La vendita forzata del bene in caso di mancato accordo (art. 1111 c.c. sullo scioglimento).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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