Art. 1116 Codice Civile

Divisione comunione norme ereditarie applicabili Art. 1116

Art. 1116: per la divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione ereditaria, salvo contrasto con norme specifiche della comunione.

Testo ufficiale Art. 1116 Codice Civile — Italia

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1116 del Codice Civile stabilisce un rinvio: quando si devono dividere beni in comunione (cioè proprietà di più persone), si utilizzano le regole previste per la divisione dell'eredità. Questo vale solo se le norme specifiche della comunione (articoli dal 1105 al 1115) non dispongono diversamente.

In pratica, se due o più persone possiedono insieme un bene e vogliono dividerlo, la procedura – come la formazione delle quote, la possibilità di chiedere la divisione, o le modalità di assegnazione – è quella dettata per le successioni ereditarie, purché non sia in contrasto con le regole particolari della comunione (ad esempio, l'articolo 1111 sullo scioglimento o l'articolo 1112 sulle cose indivisibili).

Il rinvio è quindi condizionato: le norme ereditarie si applicano in via sussidiaria, solo dove la disciplina della comunione tace o non è incompatibile.

Quando si applica

  • Due comproprietari di un appartamento decidono di dividerlo materialmente e si chiedono come procedere: l'articolo 1116 richiama le norme sulla divisione ereditaria per la ripartizione delle quote.
  • Un gruppo di coeredi possiede anche un terreno in comune con altri soggetti non eredi: la divisione di quel terreno segue le regole dell'eredità, salvo che le disposizioni specifiche sulla comunione (artt. 1105-1115) non dispongano altrimenti.
  • In un condominio, due condomini sono comproprietari di un locale comune e vogliono dividerlo: l'articolo 1116 impone di applicare le norme sulla divisione ereditaria, se compatibili.
  • Un socio di una società semplice recede e chiede la divisione dei beni comuni della società: i criteri per la divisione sono quelli dell'eredità, in quanto non contrastino con le regole societarie o con quelle della comunione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la divisione dei beni tra coniugi in caso di separazione o divorzio: quella materia è disciplinata dal diritto di famiglia.
  • Non fornisce criteri di valutazione dei beni: tali criteri sono contenuti nelle norme sulla divisione ereditaria, ma l'articolo 1116 si limita a richiamarle.
  • Non si applica alla divisione di beni di una società di capitali in sede di liquidazione: questa è regolata dal diritto societario.
  • Non disciplina le modalità di scioglimento della comunione per cause diverse dalla volontà dei partecipanti (es. vendita forzata): queste sono regolate da norme specifiche.

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