Art. 1121 Codice Civile

Esonero da innovazioni gravose o voluttuarie Art. 1121

L'articolo 1121 esonera i condomini dissenzienti dalle spese per opere condominiali molto gravose o voluttuarie e separabili dall'uso comune.

Testo ufficiale Art. 1121 Codice Civile — Italia

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

  • (87) 283 -------------- AGGIORNAMENTO (87) La L. 5 agosto 1978, n. 457 , come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120 , 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio". -------------- AGGIORNAMENTO (283) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 , ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che "In deroga agli articoli 1120 , 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile , gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1121 del Codice Civile disciplina i casi in cui l'assemblea deliberi un'innovazione gravosa o voluttuaria. Per innovazione si intende una modificazione materiale o funzionale della cosa comune che ne alteri l'entita o la destinazione. Un'innovazione e gravosa quando comporta una spesa sproporzionata rispetto alle condizioni e all'importanza dell'edificio, mentre e voluttuaria quando risponde a un fine di mero abbellimento o diletto superflui.

Se l'opera o l'impianto e suscettibile di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal contribuire alla spesa. Qualora l'utilizzazione separata non sia possibile, l'innovazione non e consentita, a meno che la maggioranza che l'ha deliberata o accettata decida di sopportarne integralmente il costo.

I condomini esonerati, cosi come i loro eredi o aventi causa, mantengono il diritto di subentrare nei vantaggi dell'innovazione in qualsiasi momento successivo. Per farlo, devono contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Quando si applica

  • L'installazione di un ascensore ex novo in un edificio che ne e privo, dotandolo di chiavi o badge accessibili solo ai condomini che partecipano alla spesa.
  • La realizzazione di una piscina condominiale ad uso esclusivo dei soli condomini favorevoli che ne sostengono interamente i costi.
  • La decisione di installare un impianto di videocitofonia di pregio con funzioni avanzate, con esclusione dei condomini dissenzienti dall'uso e dai relativi costi.

Cosa questo articolo non dice

  • Le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria necessarie per la conservazione dell'edificio, regolate dall'articolo 1123.
  • La ripartizione delle spese per la ricostruzione o manutenzione di scale e ascensori gia esistenti, disciplinata dall'articolo 1124.
  • Le modifiche eseguite dal singolo condomino sulle parti di proprieta individuale o sulle parti comuni ad uso individuale, previste dall'articolo 1122.

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Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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