Art. 1140 Codice Civile

Art. 1140 Codice Civile - Possesso e detenzione: la differenza

L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come potere sulla cosa e distingue chi possiede da chi ha la semplice detenzione.

Testo ufficiale Art. 1140 Codice Civile — Italia

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1140 definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Due cose vanno lette con attenzione. La prima è che il possesso guarda al comportamento, non al titolo: si accerta da ciò che una persona fa sulla cosa, non da ciò che risulta in atto notarile. La seconda è che la definizione non richiede di essere proprietari: si può possedere una cosa altrui, e proprio per questo il possesso è protetto per sé stesso.

Il secondo comma introduce la distinzione che decide la maggior parte delle liti: si può possedere direttamente o per mezzo di un'altra persona, che ha la detenzione della cosa. Il detentore tiene la cosa riconoscendo che appartiene ad altri - l'inquilino, il comodatario, il depositario, il custode. Il possessore la tiene come se fosse propria. Chi affitta un appartamento continua a possederlo attraverso l'inquilino, che ne è soltanto detentore, e questo non cambia con gli anni.

La conseguenza pratica è netta. Le azioni a tutela del possesso e l'usucapione presuppongono il possesso, non la detenzione: chi ha ricevuto la cosa da un altro e ne ha riconosciuto il diritto non diventa possessore per il solo trascorrere del tempo, ma solo se interviene un mutamento del titolo nei modi previsti dall'art. 1141. Stabilire se una persona in un caso concreto abbia posseduto o soltanto detenuto è una valutazione di fatto, che dipende da come si è comportata, da cosa sapevano gli altri e da eventuali atti di riconoscimento: è esattamente il punto su cui conviene sentire un avvocato prima di impostare una causa.

Quando si applica

  • Una striscia di terreno, un box o una cantina usati da decenni da chi non risulta proprietario nei registri
  • Erede che ha abitato la casa di famiglia mentre gli altri coeredi vivevano altrove
  • Inquilino di lunga data che sostiene di essere diventato proprietario dell'immobile
  • Posto auto nel cortile condominiale occupato sempre dalla stessa persona
  • Chi viene escluso dall'uso di un bene che utilizzava da anni e vuole reagire senza dover dimostrare di esserne proprietario

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice che il possessore diventa proprietario. L'usucapione ha presupposti e tempi propri (art. 1158 e seguenti) e richiede che il possesso sia continuato, non interrotto, pacifico e pubblico.
  • Non trasforma in possessori l'inquilino, il comodatario o il depositario. Sono detentori, per quanto a lungo tengano la cosa, salvo il mutamento del titolo previsto dall'art. 1141.
  • Non serve a stabilire di chi sia la cosa. Nel giudizio possessorio si discute della situazione di fatto e non della proprietà: la domanda su chi sia il titolare del diritto è un'altra causa, con regole e prove diverse.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Una striscia di terreno oltre la recinzione è stata coltivata per decenni dalla famiglia della casa accanto, che l'ha sempre considerata propria. I nuovi proprietari del fondo confinante fanno rilevare i confini e chiedono che venga liberata.

Come si applica la norma

Il possesso si accerta dal comportamento, non dagli atti: è il potere sulla cosa esercitato come lo eserciterebbe un proprietario. Il fatto che decide è dunque come quella striscia è stata tenuta e a che titolo: recintarla, coltivarla e trattarla come propria è cosa diversa dall'usarla per una concessione, un accordo o una tolleranza mai contestata, perché in quel caso si è detentori e non possessori.

Come si sono accordate le parti

Le parti fanno redigere un rilievo condiviso e concordano una nuova recinzione lungo una linea intermedia, con l'impegno reciproco a non rivendicare oltre e la spesa del tecnico divisa a metà.

Esempio illustrativo

Un inquilino che abita lo stesso appartamento da oltre vent'anni, con canoni pagati regolarmente, sostiene ormai di doverne essere considerato proprietario, visto il tempo trascorso e le migliorie fatte a sue spese.

Come si applica la norma

Chi tiene la cosa riconoscendo che appartiene ad altri è detentore, non possessore, e la qualifica non cambia con il passare degli anni. Il fatto decisivo è il titolo con cui si sta nell'immobile: un contratto di locazione in corso e canoni versati sono esattamente il riconoscimento del diritto altrui. Le migliorie sono una questione diversa e vanno discusse per sé.

Come si sono accordate le parti

Le parti mettono da parte la questione della proprietà e concordano un rinnovo a canone calmierato per alcuni anni, con riconoscimento a scomputo di una parte documentata delle migliorie eseguite.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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