Art. 1144 Codice Civile

Atti di tolleranza non fondano possesso - Art. 1144

Art. 1144: gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fondare l'acquisto del possesso. La tolleranza (permesso) non genera diritti possessori.

Testo ufficiale Art. 1144 Codice Civile — Italia

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1144 stabilisce che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono essere usati per acquistare il possesso. Per 'tolleranza' si intende una mera sopportazione o permesso di fatto, senza che chi tollera riconosca alcun diritto in capo a chi agisce.

Gli atti di tolleranza si distinguono dagli atti compiuti in base a un titolo giuridico (ad esempio un contratto di locazione o comodato) o da atti che costituiscono esercizio di un diritto. La norma impedisce che situazioni di fatto basate sulla cortesia o sulla benevolenza altrui diano origine a diritti possessori, come l'usucapione. Pertanto, chi utilizza un bene altrui solo perché l'altro lo permette non può invocare il possesso per sé.

Quando si applica

  • Il vicino ti lascia parcheggiare l'auto sul suo vialetto ogni tanto. Non puoi rivendicare il possesso di quello spazio.
  • Attraversi regolarmente un campo di proprietà altrui perché il proprietario non si oppone. Questo non ti dà diritto al possesso del fondo.
  • Un amico ti permette di tenere dei mobili nel suo garage. Non diventi possessore dei locali.
  • Usi un sentiero privato per raggiungere la spiaggia, con la tolleranza del proprietario. Non acquisti possesso del sentiero.
  • Il condomino ti lascia appoggiare una scala nel cortile comune. Atto di tolleranza, non possesso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda gli atti compiuti in forza di un titolo giuridico (contratto di locazione, comodato, ecc.), che sono disciplinati dagli artt. 1140 e 1141.
  • Non copre le ipotesi in cui il possesso è stato acquistato in modo violento o clandestino, poiché tali atti non sono di tolleranza ma di usurpazione.
  • Non si applica alla buona fede del possessore (art. 1147), che è una condizione soggettiva distinta.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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