Atti di tolleranza non fondano possesso - Art. 1144
Art. 1144: gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fondare l'acquisto del possesso. La tolleranza (permesso) non genera diritti possessori.
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1144 stabilisce che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono essere usati per acquistare il possesso. Per 'tolleranza' si intende una mera sopportazione o permesso di fatto, senza che chi tollera riconosca alcun diritto in capo a chi agisce.
Gli atti di tolleranza si distinguono dagli atti compiuti in base a un titolo giuridico (ad esempio un contratto di locazione o comodato) o da atti che costituiscono esercizio di un diritto. La norma impedisce che situazioni di fatto basate sulla cortesia o sulla benevolenza altrui diano origine a diritti possessori, come l'usucapione. Pertanto, chi utilizza un bene altrui solo perché l'altro lo permette non può invocare il possesso per sé.
Quando si applica
- Il vicino ti lascia parcheggiare l'auto sul suo vialetto ogni tanto. Non puoi rivendicare il possesso di quello spazio.
- Attraversi regolarmente un campo di proprietà altrui perché il proprietario non si oppone. Questo non ti dà diritto al possesso del fondo.
- Un amico ti permette di tenere dei mobili nel suo garage. Non diventi possessore dei locali.
- Usi un sentiero privato per raggiungere la spiaggia, con la tolleranza del proprietario. Non acquisti possesso del sentiero.
- Il condomino ti lascia appoggiare una scala nel cortile comune. Atto di tolleranza, non possesso.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda gli atti compiuti in forza di un titolo giuridico (contratto di locazione, comodato, ecc.), che sono disciplinati dagli artt. 1140 e 1141.
- Non copre le ipotesi in cui il possesso è stato acquistato in modo violento o clandestino, poiché tali atti non sono di tolleranza ma di usurpazione.
- Non si applica alla buona fede del possessore (art. 1147), che è una condizione soggettiva distinta.
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