Art. 1148 Codice Civile

Acquisto dei frutti dal possessore buona fede - Art. 1148

Il possessore di buona fede conserva i frutti fino alla domanda giudiziale. Dopo, risponde dei frutti percepiti o che avrebbe potuto percepire con diligenza.

Testo ufficiale Art. 1148 Codice Civile — Italia

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il possessore di buona fede (art. 1147) è chi possiede una cosa senza sapere di ledere l'altrui diritto. I frutti sono naturali (cose che si staccano dalla cosa, come raccolti, latte, lana) o civili (canoni di locazione, interessi). Fino al giorno in cui il proprietario fa la domanda giudiziale (cita in giudizio), il possessore tiene per sé tutti i frutti già separati o maturati. Dopo quella data, e fino a quando non restituisce la cosa, deve consegnare al rivendicante i frutti che ha effettivamente percepito e anche quelli che avrebbe potuto percepire usando la normale diligenza (buon padre di famiglia). Significa che non può trascurare la cosa e poi dire di non aver avuto frutti.

Quando si applica

  • Una persona occupa un campo altrui in buona fede, vi semina granturco e lo raccoglie prima che il proprietario faccia causa. Il granturco resta suo.
  • Chi possiede in buona fede un appartamento e lo affitta tiene i canoni di locazione incassati fino al giorno in cui il proprietario lo cita in giudizio; dopo quel giorno deve versarli.
  • Un possessore di buona fede di un frutteto, dopo la domanda giudiziale, non cura gli alberi e perde parte del raccolto: è tenuto a risarcire i frutti che un coltivatore diligente avrebbe ottenuto.
  • Tizio possiede in buona fede un veicolo usato per un servizio di noleggio; gli incassi fino alla citazione sono suoi, quelli successivi vanno al proprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica al possessore di mala fede: chi sa di possedere ingiustamente non beneficia di questa regola (v. artt. 1147, 1150 per le conseguenze).
  • Non riguarda il diritto al rimborso delle spese per la produzione o il raccolto dei frutti (disciplinato dall'art. 1149).
  • Non attribuisce un diritto di ritenzione della cosa fino al pagamento di indennità (art. 1152).

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