Art. 1149 Codice Civile

Rimborso spese frutti indebiti – Art. 1149

Il possessore tenuto a restituire frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese secondo il secondo comma dell'art. 821.

Testo ufficiale Art. 1149 Codice Civile — Italia

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica a chi ha posseduto una cosa e ne ha raccolto i frutti (naturali o civili) senza averne diritto, e ora è obbligato a restituirli. In tal caso, la legge gli riconosce il diritto di farsi rimborsare le spese sostenute per produrre e raccogliere quei frutti.

Il rimborso è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 821, secondo comma, dello stesso codice. Non importa se il possessore era in buona o in mala fede: la norma prescinde da questo elemento e si limita a regolare il rimborso delle spese di produzione e raccolto.

La disposizione va letta insieme all'art. 1148 (che attribuisce i frutti al possessore di buona fede) e all'art. 1150 (che disciplina riparazioni, miglioramenti e addizioni).

Quando si applica

  • Un agricoltore coltiva un fondo credendosi proprietario, ma poi si scopre che il terreno appartiene ad altri: deve restituire i raccolti, ma può ottenere il rimborso delle spese di semina, concimazione e raccolta.
  • Un affittuario prosegue la coltivazione dopo la scadenza del contratto senza titolo: i frutti raccolti dopo la scadenza vanno restituiti al proprietario, ma l'affittuario ha diritto al rimborso delle spese di produzione.
  • Un erede raccoglie i frutti di un bene ereditato che, per testamento, spettano a un altro erede: il primo deve restituire i frutti indebitamente percepiti, ma può chiedere il rimborso delle spese di coltivazione.
  • Un occupante abusivo di un terreno coltiva ortaggi: quando il proprietario recupera il possesso, l'occupante deve restituire il raccolto, ma può farsi rimborsare le spese di produzione effettivamente sostenute.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dà diritto a trattenere i frutti: il possessore che li ha percepiti indebitamente deve comunque restituirli (il diritto di acquisto dei frutti è regolato dall'art. 1148).
  • Non copre le spese per miglioramenti, riparazioni o addizioni alla cosa: queste sono disciplinate dall'art. 1150.
  • Non si applica al possessore di buona fede che, ai sensi dell'art. 1148, ha già acquistato i frutti e quindi non è tenuto a restituirli.
  • Non riguarda il risarcimento di danni diversi dalle spese di produzione e raccolto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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