Art. 1201 Codice Civile

Surrogazione per volontà del creditore – Art. 1201

Il creditore che riceve il pagamento da un terzo può surrogarlo nei propri diritti, purché la surrogazione sia espressa e contemporanea al pagamento.

Testo ufficiale Art. 1201 Codice Civile — Italia

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se un terzo paga un debito al posto del debitore, il creditore può decidere di trasferire al terzo i propri diritti verso il debitore. Questo istituto si chiama surrogazione per volontà del creditore.

La condizione essenziale è che il creditore dichiari espressamente la volontà di surrogare il terzo nello stesso momento in cui riceve il pagamento. Una dichiarazione successiva non è valida.

Il terzo surrogato subentra nei diritti del creditore: può pretendere dal debitore la restituzione della somma pagata, con interessi e garanzie eventualmente accessorie.

Quando si applica

  • Un amico paga la tua rata del mutuo per evitare il pignoramento e la banca lo surroga nei suoi diritti verso di te.
  • Un familiare paga la bolletta della luce per evitare il distacco e l'azienda elettrica lo surroga per il rimborso.
  • Un socio di una società paga un debito sociale e il creditore lo surroga nei diritti verso la società.
  • Un condomino paga la quota di un altro condomino per evitare la sospensione dei servizi e l'amministratore lo surroga.

Cosa questo articolo non dice

  • Che la surrogazione possa avvenire tacitamente o con dichiarazione successiva al pagamento (deve essere espressa e contemporanea).
  • Che il terzo abbia automaticamente diritto alla surrogazione senza dichiarazione del creditore (ciò è regolato dall'art. 1203 per surrogazione legale).
  • Che il debitore debba acconsentire alla surrogazione (non è richiesto).
  • Che la surrogazione possa essere fatta dal debitore stesso (è l'art. 1202 a disciplinare la surrogazione per volontà del debitore).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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