Art. 1204 Codice Civile

Surrogazione contro terzi garanti – Art. 1204

La surrogazione (artt. 1201-1203) ha effetto anche contro i terzi garanti del debitore. Per crediti con pegno si richiama l'art. 1263, comma 2.

Testo ufficiale Art. 1204 Codice Civile — Italia

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La surrogazione è il meccanismo per cui chi paga un debito altrui subentra nei diritti del creditore (articoli 1201-1203).

L'articolo 1204 estende questo effetto anche ai terzi che hanno prestato una garanzia per il debitore, come fideiussori, avallanti o coobbligati. Il surrogato può quindi chiedere il rimborso direttamente a questi garanti.

Se il credito è garantito da pegno, si applica la regola speciale del secondo comma dell'articolo 1263 (che disciplina il subingresso nei diritti sul pegno).

Quando si applica

  • Un garante paga il debito di un amico e si surroga: ora può pretendere il rimborso dall'altro garante che non ha pagato.
  • Un terzo estraneo paga un debito garantito da fideiussione: il fideiussore è tenuto a rimborsare il terzo surrogato.
  • Il debitore ottiene un finanziamento da un terzo per pagare il creditore originario, e il terzo si surroga: può rivalersi sul garante che aveva firmato per il debitore.
  • In un contratto di avallo, l'avallante paga la cambiale: si surroga e può agire contro gli altri obbligati in via di regresso, ma l'articolo 1204 riguarda i garanti del debitore principale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la surrogazione del garante che paga verso il debitore principale (quella è disciplinata dagli artt. 1201-1203 e dalle norme sulla fideiussione).
  • Non si applica alle garanzie reali come l'ipoteca (per il pegno vale il rinvio all'art. 1263, comma 2, ma per l'ipoteca le regole sono diverse).
  • Non significa che il garante sia liberato dall'obbligo; resta comunque tenuto verso il surrogato.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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