Art. 1203 Codice Civile

Surrogazione legale: casi di diritto - Art. 1203

Cinque casi di surrogazione legale automatica: creditore chirografario, acquirente immobile, coobbligato, erede, altri casi di legge - Art. 1203.

Testo ufficiale Art. 1203 Codice Civile — Italia

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La surrogazione legale permette a chi paga un debito altrui di subentrare automaticamente nei diritti del creditore soddisfatto, senza bisogno di un accordo. L'articolo 1203 elenca cinque ipotesi tassative in cui ciò avviene per legge.

Nel primo caso, un creditore senza garanzie (chirografario) paga un altro creditore che ha privilegi, pegno o ipoteca: il primo acquista il diritto di essere preferito. Nel secondo, chi compra un immobile ipotecato e paga fino al prezzo di acquisto i creditori ipotecari subentra nelle loro ipoteche. Il terzo caso riguarda chi è obbligato insieme ad altri (o per altri) e ha interesse a pagare, come un fideiussore. Il quarto caso è l'erede che accetta con beneficio d'inventario e paga i debiti ereditari con denaro proprio. L'ultimo apre ad altre ipotesi stabilite dalla legge.

Quando si applica

  • Un fornitore senza garanzie paga il mutuo ipotecario del suo debitore per evitare la vendita all'asta; il fornitore subentra nella garanzia ipotecaria.
  • Una persona acquista una casa su cui grava un'ipoteca a favore della banca e paga direttamente il debito alla banca, diventando a sua volta creditore ipotecario.
  • Un amico che ha firmato come garante per un prestito paga l'intero debito quando il debitore principale non paga, e poi può chiedere il rimborso agli altri obbligati.
  • Un erede paga con i propri soldi i debiti del defunto dopo aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, subentrando nei diritti dei creditori ereditari.
  • Un socio di una società paga un debito sociale per evitare il fallimento e subentra nei diritti del creditore sociale.

Cosa questo articolo non dice

  • La surrogazione volontaria voluta dal creditore (articolo 1201) o dal debitore (articolo 1202) non è disciplinata da questo articolo.
  • La surrogazione parziale, quando si paga solo una parte del debito, è regolata dall'articolo 1205, non dal 1203.
  • Gli effetti della surrogazione sui terzi garanti sono trattati dall'articolo 1204, non da questo articolo.
  • Le condizioni di validità del pagamento e gli effetti della surrogazione sono disciplinati dagli articoli 1206 e 1207, non dal 1203.

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