Art. 1205 Codice Civile

Surrogazione parziale - Art. 1205

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono verso il debitore in proporzione a quanto dovuto, salvo patto contrario.

Testo ufficiale Art. 1205 Codice Civile — Italia

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La norma si applica quando un terzo paga solo una parte del debito altrui e viene surrogato nei diritti del creditore. In questo caso, il creditore originario e il terzo surrogato hanno entrambi diritto al rimborso, ma ciascuno può pretendere solo la propria quota in proporzione a quanto gli è dovuto. Il principio vale salvo che le parti abbiano pattuito diversamente.

La parola "concorrono" significa che agiscono insieme, ma ciascuno per la sua parte. Se non c'è accordo diverso, il debitore deve pagare separatamente a ciascuno la somma corrispondente.

Quando si applica

  • Un amico paga metà del tuo debito verso la banca; la banca e l'amico possono chiederti ciascuno la sua quota.
  • Un familiare versa una rata del mutuo al posto tuo; la banca e il familiare pretendono il rimborso proporzionale.
  • Un socio paga una parte del debito della società; il creditore e il socio agiscono insieme per il recupero.
  • Un garante paga una frazione del debito; il creditore e il garante si dividono il credito residuo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la surrogazione totale, che è regolata dagli articoli 1201-1203.
  • Non dice come si ripartisce il pagamento tra più terzi surrogati (se più di uno).
  • Non si applica se il pagamento è totale, perché in quel caso il terzo subentra interamente.
  • Non riguarda la surrogazione legale del garante, trattata dall'articolo 1204.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1205 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile