Art. 1207 Codice Civile

Effetti della mora del creditore - Art. 1207

Art. 1207: impossibilità a carico creditore, cessazione interessi/frutti, risarcimento danni, spese custodia. Effetti dal giorno offerta se valida.

Testo ufficiale Art. 1207 Codice Civile — Italia

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce cosa succede quando il creditore rifiuta di ricevere la prestazione o non fa quanto necessario per permettere al debitore di adempiere (mora del creditore).

In pratica, se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, il rischio è a carico del creditore: il debitore non deve più nulla, ma il creditore perde il diritto alla prestazione. Inoltre, dal momento della mora il debitore non deve più interessi né frutti della cosa (se non li ha già ricevuti). Il creditore è obbligato a risarcire i danni causati dalla sua mora e a pagare le spese di custodia e conservazione della cosa.

Gli effetti della mora decorrono dal giorno in cui il debitore ha fatto un'offerta formale (offerta reale o per intimazione), purché l'offerta sia poi dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o accettata dal creditore.

Quando si applica

  • Un acquirente rifiuta di pagare e ritirare la merce; la merce si deteriora senza colpa del venditore – il compratore subisce la perdita.
  • Un imprenditore completa un lavoro ma il committente non si presenta per la consegna; l'imprenditore deve custodire i materiali e può chiedere il rimborso delle spese di custodia.
  • Un debitore offre di restituire il prestito ma il creditore rifiuta; da quel giorno non maturano più interessi.
  • Un locatore rifiuta di ricevere le chiavi alla scadenza del contratto; il conduttore non è più obbligato a pagare il canone, ma il locatore deve risarcire eventuali danni da ritardo.

Cosa questo articolo non dice

  • La mora del debitore (ritardo del debitore) – disciplinata dall'art. 1218.
  • I requisiti per un'offerta valida – trattati dagli artt. 1208 e 1209.
  • Le condizioni per cui il creditore sia in mora – definite dall'art. 1206.
  • La facoltà del debitore di depositare la cosa per liberarsi – regolata dall'art. 1210.

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