Quando il creditore è in mora - Art. 1206
Art. 1206 c.c.: il creditore è in mora se senza motivo legittimo non accetta l'offerta di pagamento o non fa quanto necessario per l'adempimento.
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1206 del Codice Civile definisce quando il creditore cade in mora. Non è il debitore a essere in ritardo, ma il creditore che non collabora. La mora del creditore si verifica in due casi: quando rifiuta senza una ragione valida il pagamento che gli viene offerto nelle forme previste dagli articoli successivi, oppure quando non compie ciò che è necessario per permettere al debitore di adempiere.
Per 'offerta' si intende la proposta formale di pagamento, fatta secondo le modalità indicate dalla legge (offerta reale o per intimazione). Il 'motivo legittimo' è una giustificazione oggettiva, come la pretesa di una prestazione diversa o l'incertezza sull'identità del debitore. Se il creditore è in mora, da quel momento passano a suo carico i rischi e le spese per la custodia della cosa dovuta, come stabilito dall'articolo 1207.
Questa norma non riguarda il ritardo del debitore, ma solo l'ostacolo posto dal creditore al corretto adempimento. Le conseguenze della mora del creditore sono disciplinate dagli articoli seguenti, in particolare per quanto riguarda il deposito liberatorio e la liberazione del debitore.
Quando si applica
- Il creditore rifiuta di ricevere il pagamento in contanti perché insiste per un bonifico, senza una ragione contrattuale.
- Il creditore non si presenta all'appuntamento concordato per la consegna di un bene mobile.
- Il creditore non fornisce le coordinate bancarie per il pagamento, nonostante il debitore le abbia richieste più volte.
- Il creditore esige una prestazione diversa da quella pattuita (ad esempio, chiede merce di qualità superiore) e rifiuta quella offerta.
- Il creditore non accetta la quietanza offerta dal debitore insieme al pagamento.
Cosa questo articolo non dice
- La mora del debitore per inadempimento o ritardo: è regolata dagli articoli 1218 e seguenti.
- L'offerta informale o secondo gli usi, che non segue le forme dell'offerta reale o per intimazione: è trattata dall'articolo 1214.
- Il deposito liberatorio come alternativa all'offerta: è disciplinato dagli articoli 1210-1213.
- La mora del creditore nelle obbligazioni di fare: è regolata dall'articolo 1217.
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