Requisiti per validità offerta - Art. 1208
L'offerta al creditore è valida solo se fatta da persona capace, per l'intero debito, a termine scaduto, al domicilio, da ufficiale pubblico. Art. 1208 c.c.
Affinché l'offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'offerta deve essere fatta al creditore capace o a chi lo rappresenta, da persona che può validamente adempiere. Deve comprendere l'intera somma o le cose dovute, inclusi frutti, interessi e spese liquide, più una somma per spese non liquide con riserva di supplemento.
Il termine deve essere scaduto se stipulato a favore del creditore, e la condizione da cui dipende l'obbligazione deve essersi verificata. L'offerta va fatta alla persona del creditore o al suo domicilio, tramite un ufficiale pubblico autorizzato.
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni da garanzie reali o altri vincoli che ne limitino la disponibilità.
Quando si applica
- Un debitore vuole pagare un debito scaduto ma il creditore rifiuta; l'offerta è valida solo se fatta da ufficiale giudiziario al domicilio del creditore per l'intero importo.
- Un condomino offre il pagamento delle spese condominiali senza includere gli interessi di mora e le spese notificate: l'offerta non è valida.
- Un debitore offre il pagamento a un creditore minorenne senza che il rappresentante legale sia presente: l'offerta è invalida perché il creditore non è capace di ricevere.
- L'offerta è fatta prima della scadenza del termine a favore del creditore: non soddisfa il requisito n. 4 e quindi non è valida.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina l'offerta di una prestazione di fare (ad esempio, riparare un danni) – vedere art. 1217.
- Non si applica all'offerta informale senza ufficiale pubblico: quella non ha effetto liberatorio, ma può essere una semplice proposta.
- Non regola l'offerta fatta a un creditore deceduto: occorre offrire agli eredi, secondo le norme sulla successione.
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