Intimazione di ricevere consegna immobile – Art. 1216
Offerta consegna immobile: intimazione al creditore. Dopo, debitore può chiedere sequestratario e liberarsi consegnando a lui.
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209. Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per consegnare un immobile, il debitore non deve portare fisicamente la cosa al creditore. L’offerta consiste in un atto formale, chiamato intimazione, con cui il debitore chiede al creditore di prendere possesso dell’immobile. Questa intimazione deve seguire la forma prevista dall’art. 1209, secondo comma.
Dopo aver fatto l’intimazione, il debitore può rivolgersi al giudice per chiedere la nomina di un sequestratario, cioè una persona incaricata di custodire l’immobile. Se il debitore consegna l’immobile al sequestratario, la sua obbligazione si estingue da quel momento.
L’articolo si applica solo alla consegna di beni immobili. Per cose mobili valgono regole diverse (offerta reale e deposito, art. 1209 e seguenti).
Quando si applica
- Il venditore di una casa che ha trasferito la proprietà ma l’acquirente non si presenta per prenderne possesso.
- Il locatore che deve consegnare un appartamento al termine della locazione.
- Il debitore che ha ottenuto una sentenza di condanna a consegnare un terreno.
- L’erede che deve consegnare un immobile a un legatario.
- Il costruttore che ha completato un edificio e deve consegnarlo al committente.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la consegna di beni mobili (disciplinata dall’art. 1209 e segg. con offerta reale).
- Non stabilisce i requisiti di validità dell’offerta in generale (art. 1208).
- Non disciplina gli effetti della mora del creditore (art. 1207).
- Non si applica alle obbligazioni di fare (art. 1217).
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