Art. 1217 Codice Civile

Mora del creditore nelle obbligazioni di fare Art. 1217

Come mettere in mora il creditore se l'obbligazione consiste in un fare: occorre l'intimazione a ricevere la prestazione, anche nelle forme d'uso.

Testo ufficiale Art. 1217 Codice Civile — Italia

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un'obbligazione consiste in un'attività lavorativa o nella resa di un servizio, l'esecuzione del lavoro richiede spesso la collaborazione attiva di chi deve riceverlo. Se il creditore rifiuta la prestazione o non compie le azioni indispensabili per consentirla, l'altra parte non può adempiere per cause indipendenti dalla propria volontà.

Per costituire formalmente in mora il creditore, chi deve eseguire il lavoro deve rivolgergli una specifica intimazione. Con questo atto lo invita a ricevere la prestazione offerta o a porre in essere quanto necessario per renderla possibile.

La norma stabilisce che l'intimazione non richiede necessariamente forme solenni. La richiesta può infatti essere effettuata secondo le forme d'uso, ossia tramite le modalità informali ma consolidate e ritenute idonee nella prassi comune o nel settore di riferimento.

Quando si applica

  • Un artigiano che non può eseguire i lavori di ristrutturazione perché il committente non gli consegna le chiavi dell'immobile
  • Un consulente che non può redigere un documento perché il cliente omette di fornirgli i dati e le informazioni necessarie
  • Un fotografo presente nel luogo stabilito per un evento a cui la persona che lo ha ingaggiato non si presenta

Cosa questo articolo non dice

  • La consegna di beni mobili o il versamento di denaro, regolati dalle disposizioni sull'offerta reale e per intimazione
  • La determinazione del risarcimento dei danni subiti dal debitore a causa del ritardo del creditore
  • La liberazione automatica dal debito, che per le prestazioni di fare richiede percorsi distinti dall'offerta formale

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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