Art. 1215 Codice Civile

Offerta reale e deposito spese a carico creditore-Art.1215

Disposizione che stabilisce che quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore. Art. 1215 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 1215 Codice Civile — Italia

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1215 stabilisce che, quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese sostenute per compierli sono a carico del creditore.

Tali spese comprendono, ad esempio, i costi delle formalità dell'offerta e del deposito, come le notifiche o la custodia della cosa. La regola si applica solo se l'offerta reale e il deposito rispettano i requisiti di legge previsti dagli articoli 1208 e seguenti.

Se l'offerta o il deposito non sono validi, le spese restano a carico del debitore che ha scelto di procedere in modo non conforme.

Quando si applica

  • Un debitore vuole pagare un debito in contanti ma il creditore rifiuta ingiustamente. Il debitore fa un'offerta reale presso un notaio e deposita la somma. Le spese notarili e di deposito sono a carico del creditore.
  • Un locatore rifiuta di ricevere la restituzione delle chiavi di un immobile. L'inquilino fa un'offerta reale e deposita le chiavi presso un ufficio. Le spese del deposito sono a carico del locatore.
  • Un venditore consegna la merce, ma il compratore non si presenta. Il venditore deposita la merce in un magazzino. Le spese di deposito sono a carico del compratore.
  • Un debitore di una somma di denaro fa offerta reale e deposito presso la cassa depositi e prestiti. Le commissioni bancarie sono a carico del creditore.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non si occupa delle spese processuali o di lite; queste sono regolate dal codice di procedura civile.
  • Non riguarda l'offerta non formale (art. 1220) o l'intimazione a ricevere (art. 1216), che hanno regole diverse.
  • Non stabilisce chi paga le spese se l'offerta o il deposito non sono validi; in tal caso le spese restano a carico del debitore, ma la regola è implicita.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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