Inadempimento delle obbligazioni di non fare - Art. 1222
L'art. 1222 c.c. dispone che per le obbligazioni di non fare non si applicano le norme sulla mora; ogni fatto violativo è inadempimento immediato.
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1222 si applica alle obbligazioni di non fare, in cui il debitore è tenuto a non compiere un certo atto (ad esempio, non costruire, non divulgare segreti, non fare concorrenza). Per queste obbligazioni, le disposizioni sulla mora (articoli 1219 e seguenti) non sono applicabili, perché non ha senso parlare di ritardo quando il debitore doveva astenersi: l'adempimento consiste nell'omissione, non in un'azione da compiere a termine.
La norma stabilisce che ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligo di non fare costituisce di per sé inadempimento. Ciò significa che il creditore non deve attendere né inviare una diffida formale; il semplice compimento dell'atto vietato integra immediatamente la violazione contrattuale, con tutte le conseguenze risarcitorie previste dagli articoli 1223 e seguenti.
Quando si applica
- Un vicino viola un patto di non sopraelevare costruendo un piano aggiuntivo.
- Un ex dipendente viola un patto di non concorrenza aprendo un'attività concorrente.
- Un conduttore viola il divieto di sublocare affittando a terzi.
- Una società viola un accordo di non divulgare informazioni riservate.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le obbligazioni di fare (disciplinate dall'articolo 1217).
- Non richiede una costituzione in mora, contrariamente a quanto si potrebbe pensare per obblighi di astensione con scadenza.
- Non si applica a obbligazioni di non fare che prevedano una condizione sospensiva – in tal caso l'inadempimento potrebbe essere diverso.
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