Valutazione equitativa del danno – Art. 1226
Se il danno non può essere provato nel preciso ammontare, il giudice lo liquida con valutazione equitativa. Art. 1226 c.c.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il creditore non riesce a dimostrare l'esatto ammontare del danno subito, il giudice può determinarlo con una stima equitativa. Non è una stima arbitraria: il giudice valuta le circostanze del caso con prudenza e buon senso, cercando di quantificare il danno in modo ragionevole.
Questa regola si applica solo se il danno esiste ma è impossibile o estremamente difficile provarlo nel suo preciso importo. Non è un lasciapassare per chiedere risarcimenti senza alcuna prova: il creditore deve comunque dimostrare l'esistenza del danno e la sua causa.
Quando si applica
- Danni da lesioni personali per cui il danneggiato non ha conservato ricevute di spese mediche.
- Danni morali conseguenti a diffamazione, difficilmente quantificabili in termini economici.
- Danni da inadempimento contrattuale quando il lucro cessante non è documentabile con precisione.
- Danni a beni di valore affettivo (es. un cimelio di famiglia) per i quali non esiste un prezzo di mercato.
- Danni da ritardo nella consegna di un servizio quando non si hanno fatture che ne provino il costo.
Cosa questo articolo non dice
- Danni di cui il creditore ha già provato l'esatto ammontare; in tal caso si applica l'articolo 1223.
- Danni da obbligazioni pecuniarie, regolati dall'articolo 1224.
- Danni prevedibili se il debitore ha agito con dolo o colpa grave, che seguono la regola dell'articolo 1225.
- Richiesta di risarcimento senza alcuna prova dell'esistenza del danno; la valutazione equitativa presuppone un danno certo.
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