Art. 1225 Codice Civile

Risarcimento limitato al danno prevedibile - Art. 1225

Il risarcimento per inadempimento non doloso è limitato al danno prevedibile al momento della nascita dell'obbligazione (art. 1225 c.c.).

Testo ufficiale Art. 1225 Codice Civile — Italia

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1225 stabilisce che, se l'inadempimento o il ritardo non è dovuto a dolo (cioè a intenzione deliberata di non adempiere), il risarcimento del danno è limitato a quello che, al momento in cui è sorta l'obbligazione, si poteva ragionevolmente prevedere.

Il dolo del debitore rende invece inapplicabile questo limite: chi inadempie intenzionalmente risponde anche dei danni imprevedibili. Il termine "dolo" qui indica la volontà cosciente di non eseguire la prestazione, non la semplice negligenza.

La prevedibilità si valuta al momento della nascita del debito (ad esempio, alla firma del contratto). Eventuali danni successivi, anche se gravissimi, non sono risarcibili se non erano prevedibili in quel momento e se non vi è dolo.

Quando si applica

  • Un artigiano ritarda la consegna di un mobile su misura; il cliente perde un'occasione di rivenderlo a un prezzo maggiorato che non aveva comunicato. Il risarcimento è limitato al danno prevedibile (es. costo di un mobile sostitutivo), non al mancato guadagno non comunicato.
  • Un fornitore invia materiali difettosi; la linea di produzione del compratore si ferma per tre giorni. Se il fornitore non sapeva che quei materiali erano critici, il risarcimento non include i profitti persi per l'interruzione, ma solo il costo di sostituzione dei pezzi.
  • Un inquilino subisce un allagamento per una perdita non riparata dal proprietario. I danni a tappeti e mobili sono prevedibili; se però nell'appartamento era conservata una collezione di quadri di valore ignota al proprietario, il danno relativo non è risarcibile.
  • Un venditore di frutta consegna in ritardo la merce a un ristorante; il ristorante perde la clientela del weekend per mancanza di ingredienti freschi. Se il venditore non era a conoscenza dell'importanza del weekend, il danno è limitato al valore della frutta non consegnata.
  • Un libero professionista non completa una consulenza entro la scadenza; il cliente perde un finanziamento legato a quel parere. Se il professionista non sapeva del finanziamento, il risarcimento è solo il compenso non speso, non l'importo del finanziamento perso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica quando l'inadempimento è doloso: in quel caso il debitore risponde anche dei danni imprevedibili, secondo la regola generale dell'art. 1223.
  • Non stabilisce un importo massimo fisso o una percentuale: il limite è determinato dalla prevedibilità al momento della nascita dell'obbligazione, valutata caso per caso.
  • Non riguarda il risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie, per le quali l'art. 1224 detta una disciplina specifica (interessi legali e maggior danno).
  • Non esonera il debitore dal provare l'entità del danno: la prova del danno prevedibile resta a carico del creditore.

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