Danni nelle obbligazioni pecuniarie – Art. 1224
Interessi legali automatici dal giorno della mora in obbligazioni pecuniarie. Ulteriore risarcimento se danno maggiore, salvo patto.
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 1224 si applica quando un debitore è in mora nel pagare una somma di denaro. Dal momento della mora, il debitore deve pagare gli interessi legali, anche se prima non erano previsti e anche se il creditore non ha subito alcun danno.
Se prima della mora erano dovuti interessi a un tasso superiore a quello legale, allora gli interessi moratori restano a quel tasso più alto. Se il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi legali, ha diritto a un ulteriore risarcimento. Tuttavia, questo ulteriore risarcimento non è dovuto se le parti avevano concordato un tasso di interessi moratori.
Quando si applica
- Un appaltatore non paga il corrispettivo pattuito alla scadenza.
- Un affittuario non paga il canone di locazione mensile.
- Un compratore non salda il prezzo di un acquisto dopo la consegna.
- Un mutuatario non restituisce le rate del prestito.
- Un datore di lavoro non versa lo stipendio a fine mese.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il risarcimento per danni non patrimoniali (ad esempio danno morale) derivanti dall'inadempimento.
- Non si applica a obbligazioni di fare o di dare cose diverse dal denaro.
- Non fissa il tasso di interesse legale (determinato annualmente dal Ministero dell'Economia).
- Non regola la mora del creditore (ritardo nell'accettare il pagamento).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1224 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.