Art. 1224 Codice Civile

Danni nelle obbligazioni pecuniarie – Art. 1224

Interessi legali automatici dal giorno della mora in obbligazioni pecuniarie. Ulteriore risarcimento se danno maggiore, salvo patto.

Testo ufficiale Art. 1224 Codice Civile — Italia

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 1224 si applica quando un debitore è in mora nel pagare una somma di denaro. Dal momento della mora, il debitore deve pagare gli interessi legali, anche se prima non erano previsti e anche se il creditore non ha subito alcun danno.

Se prima della mora erano dovuti interessi a un tasso superiore a quello legale, allora gli interessi moratori restano a quel tasso più alto. Se il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi legali, ha diritto a un ulteriore risarcimento. Tuttavia, questo ulteriore risarcimento non è dovuto se le parti avevano concordato un tasso di interessi moratori.

Quando si applica

  • Un appaltatore non paga il corrispettivo pattuito alla scadenza.
  • Un affittuario non paga il canone di locazione mensile.
  • Un compratore non salda il prezzo di un acquisto dopo la consegna.
  • Un mutuatario non restituisce le rate del prestito.
  • Un datore di lavoro non versa lo stipendio a fine mese.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il risarcimento per danni non patrimoniali (ad esempio danno morale) derivanti dall'inadempimento.
  • Non si applica a obbligazioni di fare o di dare cose diverse dal denaro.
  • Non fissa il tasso di interesse legale (determinato annualmente dal Ministero dell'Economia).
  • Non regola la mora del creditore (ritardo nell'accettare il pagamento).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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