Riduzione risarcimento per colpa del creditore – Art. 1227
L'art. 1227 c.c. riduce il risarcimento se il creditore ha concorso con colpa al danno, e non risarcisce danni evitabili con ordinaria diligenza.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1227 si applica quando il creditore, con la propria negligenza, contribuisce a causare il danno o lo aggrava. In questo caso, l'importo del risarcimento viene ridotto in proporzione alla gravità della colpa del creditore e all'entità delle conseguenze che ne derivano.
Inoltre, il debitore non è tenuto a risarcire i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Questo significa che il creditore ha l'onere di limitare il danno, ad esempio adottando misure ragionevoli per evitare un aggravamento.
La norma si applica a qualsiasi obbligazione, indipendentemente dalla fonte (contratto, fatto illecito, ecc.).
Quando si applica
- Il creditore, dopo l'inadempimento del debitore, non cerca un fornitore alternativo e lascia che il danno aumenti.
- Il creditore utilizza un macchinario difettoso senza avvisare il debitore, aggravando il danno.
- Il creditore omette di informare il debitore di un pericolo imminente che avrebbe potuto evitare il danno.
- Il creditore rifiuta senza giustificato motivo una prestazione offerta dal debitore, causando ulteriori danni.
- Il creditore non adotta le misure di sicurezza previste dalla legge, contribuendo al verificarsi del danno.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la responsabilità del debitore per inadempimento (art. 1218).
- Non si applica ai danni causati esclusivamente dal debitore, senza colpa del creditore (art. 1223).
- Non disciplina la mora del debitore (art. 1219).
- Non tratta della valutazione equitativa del danno (art. 1226).
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