Tutela dei terzi dalla compensazione Art. 1250
La compensazione non opera se danneggia terzi che vantano un diritto di usufrutto o di pegno sul credito. Articolo 1250 del Codice Civile.
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La compensazione estingue i debiti reciproci tra due parti, ma incontra un limite rigido quando sul credito di una di esse è stato costituito un diritto a favore di terzi. In particolare, la norma tutela chi ha acquistato un diritto di pegno o di usufrutto su un determinato credito.
Se si verificassero i presupposti per la compensazione, la garanzia del creditore pignoratizio o il diritto dell'usufruttuario verrebbero vanificati dall'estinzione del credito sottostante. Per evitare questo pregiudizio, la legge impedisce che la compensazione operi a danno dei terzi titolari di tali diritti.
Di conseguenza, il debitore non può opporre in compensazione un proprio controcredito se ciò pregiudica il diritto di pegno o di usufrutto spettante al terzo sul credito medesimo.
Quando si applica
- Un creditore concede in pegno il proprio credito a una banca e il debitore tenta successivamente di estinguere il debito opponendo in compensazione un controcredito verso il creditore originario
- Un soggetto acquista il diritto di usufrutto su un credito e il debitore pretende di compensare la somma dovuta con un debito che il titolare originario ha verso di lui
- Un terzo riceve in pegno un credito verso un debitore che vanta una pretesa reciproca, e si oppone alla compensazione che azzererebbe la sua garanzia
Cosa questo articolo non dice
- Cessione del credito e opponibilità della compensazione al cessionario, disciplinata dalle norme sulla cessione
- Rinunzia alle garanzie del credito dietro corrispettivo, regolata dalle norme in materia di garanzie
- Estinzione del pegno o dell'usufrutto per cause diverse dalla compensazione
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