Rischio insolvenza del nuovo debitore - Art. 1274
Se il nuovo debitore diventa insolvente, il creditore che ha liberato il debitore originario non può agire contro quest'ultimo, salvo espressa riserva.
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un nuovo debitore subentra nel debito tramite delegazione o accollo e il creditore acconsente a liberare il debitore originario, la responsabilità del pagamento si sposta interamente sul nuovo soggetto. Se in un secondo momento il nuovo debitore non è in grado di pagare perché diviene insolvente, il creditore si fa carico di tale rischio e non può richiedere il pagamento al vecchio debitore.
Il creditore mantiene o riacquista la possibilità di agire contro il debitore originario soltanto in due ipotesi. La prima riguarda il caso in cui il creditore abbia formulato una riserva espressa al momento di concedere la liberazione. La seconda riguarda l'ipotesi in cui il nuovo debitore si trovasse già in stato di insolvenza nel momento stesso in cui ha assunto il debito nei confronti del creditore.
Quando si applica
- Un acquirente subentra in un mutuo con liberazione del venditore, ma in seguito non riesce più a pagare le rate per dissesto finanziario.
- Un imprenditore accetta la sostituzione del proprio debitore con un terzo, ma quest'ultimo era già insolvente al momento della stipula dell'accordo.
- Un creditore aderisce a un accollo liberatorio specificando espressamente di voler riservare la propria azione verso il debitore originale in caso di mancato pagamento.
Cosa questo articolo non dice
- I casi in cui il creditore accetta il nuovo debitore senza liberare quello originale, previsti dalla delegazione cumulativa nell'articolo 1268.
- Gli accordi di accollo puramente interni che non attribuiscono diritti al creditore né liberano il debitore, regolati dall'articolo 1273.
- Le garanzie prestate da terzi che si estinguono con la liberazione del debitore, disciplinate dall'articolo 1275.
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