Art. 1275 Codice Civile

Liberazione del debitore: estinzione garanzie – Art. 1275

Art. 1275: se il creditore libera il debitore originario, le garanzie accessorie si estinguono, a meno che il garante non acconsenta espressamente a mantenerle.

Testo ufficiale Art. 1275 Codice Civile — Italia

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il creditore libera il debitore originario, tutte le garanzie accessorie al credito (come fideiussioni, pegni, ipoteche) si estinguono automaticamente. L'unica eccezione è che il garante (la persona che ha prestato la garanzia) dichiari espressamente di volerla mantenere nonostante la liberazione del debitore principale.

La norma si applica a qualsiasi forma di liberazione del debitore originario, sia essa una delegazione liberatoria, un accollo liberatorio, un'espromissione o una novazione soggettiva. Il consenso del garante deve essere espresso, non può essere implicito o desunto dal comportamento.

Questa regola tutela il garante: se il creditore decide di alleggerire la posizione del debitore principale, la garanzia non resta in vita a carico del garante senza il suo specifico assenso.

Quando si applica

  • Un creditore stipula una delegazione con un nuovo debitore e libera il debitore originario: il fideiussore che non acconsente espressamente è liberato.
  • In un accollo liberatorio, il creditore accetta di liberare il debitore originario: l'ipoteca costituita da un terzo si estingue se il terzo non dichiara espressamente di mantenerla.
  • In caso di espromissione, se il creditore libera l'espromesso, la garanzia personale prestata da un amico si estingue senza il suo consenso espresso.
  • Quando il creditore rinnova il debito con un nuovo debitore (novazione soggettiva), le garanzie accessorie si estinguono automaticamente salvo consenso espresso del garante.

Cosa questo articolo non dice

  • La disposizione non regola il caso in cui il creditore non liberi il debitore originario ma mantenga la sua responsabilità (delegazione cumulativa o accollo cumulativo): in tal caso le garanzie permangono.
  • Non si applica quando la garanzia è prestata dallo stesso debitore originario (per esempio, un'ipoteca propria); la norma riguarda solo garanti terzi.
  • Non riguarda la revoca unilaterale della garanzia da parte del garante o l'estinzione per pagamento o prescrizione.

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