Liberazione del debitore: estinzione garanzie – Art. 1275
Art. 1275: se il creditore libera il debitore originario, le garanzie accessorie si estinguono, a meno che il garante non acconsenta espressamente a mantenerle.
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il creditore libera il debitore originario, tutte le garanzie accessorie al credito (come fideiussioni, pegni, ipoteche) si estinguono automaticamente. L'unica eccezione è che il garante (la persona che ha prestato la garanzia) dichiari espressamente di volerla mantenere nonostante la liberazione del debitore principale.
La norma si applica a qualsiasi forma di liberazione del debitore originario, sia essa una delegazione liberatoria, un accollo liberatorio, un'espromissione o una novazione soggettiva. Il consenso del garante deve essere espresso, non può essere implicito o desunto dal comportamento.
Questa regola tutela il garante: se il creditore decide di alleggerire la posizione del debitore principale, la garanzia non resta in vita a carico del garante senza il suo specifico assenso.
Quando si applica
- Un creditore stipula una delegazione con un nuovo debitore e libera il debitore originario: il fideiussore che non acconsente espressamente è liberato.
- In un accollo liberatorio, il creditore accetta di liberare il debitore originario: l'ipoteca costituita da un terzo si estingue se il terzo non dichiara espressamente di mantenerla.
- In caso di espromissione, se il creditore libera l'espromesso, la garanzia personale prestata da un amico si estingue senza il suo consenso espresso.
- Quando il creditore rinnova il debito con un nuovo debitore (novazione soggettiva), le garanzie accessorie si estinguono automaticamente salvo consenso espresso del garante.
Cosa questo articolo non dice
- La disposizione non regola il caso in cui il creditore non liberi il debitore originario ma mantenga la sua responsabilità (delegazione cumulativa o accollo cumulativo): in tal caso le garanzie permangono.
- Non si applica quando la garanzia è prestata dallo stesso debitore originario (per esempio, un'ipoteca propria); la norma riguarda solo garanti terzi.
- Non riguarda la revoca unilaterale della garanzia da parte del garante o l'estinzione per pagamento o prescrizione.
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