Adesione di nuove parti a un contratto: Art. 1332
Se il contratto aperto non specifica come aderire, la richiesta va inviata all'organo creato per l'attuazione o a tutti i contraenti originari.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Alcuni contratti permettono l'ingresso di nuovi partecipanti anche dopo la loro stipula iniziale. Quando un accordo prevede questa possibilità di adesione successiva ma non disciplina espressamente le forme o i destinatari della comunicazione, la legge stabilisce a chi debba essere indirizzata la dichiarazione di volontà del nuovo aderente.
In mancanza di indicazioni specifiche nel testo contrattuale, la comunicazione di adesione deve essere inviata prioritariamente all'organo eventualmente istituito per la gestione e l'attuazione del contratto stesso. Qualora tale struttura non sia stata prevista o costituita, l'adesione deve essere notificata a ciascuno dei contraenti originari che hanno fondato l'accordo.
La norma assicura certezza sull'indirizzamento della richiesta, consentendo il perfezionamento dell'ingresso del nuovo membro ed evitando contestazioni sulla mancata ricezione della domanda.
Quando si applica
- Ingresso di un nuovo socio in un'associazione priva di regole dettagliate sulle modalità di adesione
- Adesione di un'impresa a un consorzio esistente che non specifica a chi recapitare la domanda d'ingresso
- Richiesta di partecipazione a un contratto di rete tra aziende che non indica l'organo competente a ricevere le notifiche
- Entrata di un nuovo firmatario in un accordo plurilaterale di cooperazione sprovvisto di clausole sulla procedura di adesione
Cosa questo articolo non dice
- I requisiti di validità o la forma del contratto principale, regolati dalle norme sui requisiti essenziali del contratto
- L'ipotesi in cui il contratto non preveda l'apertura a nuove parti, regolata dalle norme generali sulla conclusione del contratto
- Le procedure e le condizioni per l'esclusione o il recesso di un partecipante già aderente
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