Il contratto vale solo per gli oggetti voluti - Art. 1364
L'articolo 1364 del Codice Civile: le espressioni generali non estendono il contratto oltre gli oggetti effettivamente voluti dalle parti.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1364 stabilisce che, per quanto ampie o generali siano le parole usate in un contratto, questo copre soltanto gli oggetti che le parti avevano realmente intenzione di contrattare. La genericità delle espressioni non allarga automaticamente l'ambito del contratto.
Si tratta di una regola di interpretazione che privilegia la volontà comune delle parti rispetto al significato letterale delle clausole. Per applicarla, occorre ricostruire l'oggetto effettivo dell'accordo, spesso attraverso le trattative e il comportamento precedente.
Questa disposizione va letta insieme agli articoli che impongono di interpretare il contratto secondo buona fede (1366) e di conservarne gli effetti (1367). Non è una deroga alla libertà contrattuale, ma un limite alla portata di clausole redatte in modo troppo vago.
Quando si applica
- Un contratto di compravendita che elenca 'tutti i mobili della casa' ma le parti hanno discusso solo il divano e il tavolo: l'art. 1364 limita l'oggetto ai soli mobili effettivamente trattati.
- Un contratto di locazione che menziona 'qualsiasi attività commerciale' ma le parti hanno convenuto solo un negozio di abbigliamento: non copre altre attività non discusse.
- Una clausola di manleva per 'ogni danno' in un appalto, quando le parti hanno concordato soltanto danni diretti: i danni indiretti restano esclusi.
- Un accordo di riservatezza che parla di 'ogni informazione' ma la trattativa riguardava un solo progetto specifico: la riservatezza opera solo per quel progetto.
- Un contratto di fornitura di 'qualunque materiale' quando l'accordo era limitato al legname: non include metalli o altri materiali.
Cosa questo articolo non dice
- Molti credono che una clausola generica ('tutti i beni', 'ogni danno') estenda automaticamente il contratto a oggetti non discussi: l'art. 1364 impedisce questa estensione.
- Si pensa che la generalità delle parole permetta di interpretare il contratto in modo ampio, ma l'articolo restringe l'interpretazione all'intenzione comune.
- Non si applica a clausole accessorie non contrattate? L'articolo riguarda l'oggetto principale del contratto, non eventuali clausole secondarie già specificate altrove.
- Alcuni ritengono che l'art. 1364 serva a invalidare clausole generiche: invece, le clausole restano valide, ma la loro portata è limitata agli oggetti voluti.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1364 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.