Risoluzione impedita se inadempimento minore - Art. 1455
L'Art. 1455 c.c. vieta la risoluzione del contratto per inadempimento di scarsa importanza, valutato in base all'interesse dell'altra parte.
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo impedisce di sciogliere un contratto quando l'inadempimento di una parte è di scarsa importanza. Per stabilire se l'inadempimento è trascurabile, si guarda all'interesse dell'altra parte, non solo al valore economico della prestazione mancata.
La norma si applica a tutti i contratti e funge da limite al diritto di risolvere il contratto per inadempimento previsto dall'articolo 1453. L'inadempimento deve essere tale da ledere in modo non marginale l'interesse della controparte.
Quando si applica
- L'acquirente di un'auto nuova trova un piccolo graffio sulla carrozzeria e pretende di restituire l'auto.
- Il conduttore paga il canone di locazione con un giorno di ritardo, il locatore intima la risoluzione del contratto.
- Un appaltatore consegna l'opera con un leggero ritardo, il committente rifiuta di pagare e vuole risolvere il contratto.
- Il venditore di un bene mobile consegna un modello leggermente diverso per colore, ma con le stesse funzionalità, e il compratore chiede la risoluzione.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce una soglia percentuale o un importo per definire la scarsa importanza.
- Non si applica all'eccezione di inadempimento (art. 1460) né alla diffida ad adempiere (art. 1454).
- Non riguarda il risarcimento del danno per inadempimento, che è disciplinato dagli articoli 1223 e seguenti.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1455 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.