Clausola risolutiva espressa – Art. 1456
Art. 1456 c.c.: clausola risolutiva espressa. Se pattuita, il contratto si risolve di diritto quando la parte dichiara di usarne per specifico inadempimento.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le parti di un contratto possono inserire una clausola che prevede la risoluzione automatica del contratto se una determinata obbligazione non viene adempiuta esattamente come stabilito. Questa clausola deve essere espressa, indicando chiaramente quale obbligazione e in quali modalità l'inadempimento provoca la risoluzione.
Tuttavia, la risoluzione non scatta immediatamente al momento dell'inadempimento. È necessario che la parte a favore della quale la clausola è inserita (di solito il creditore) dichiari all'altra parte di volersene avvalere. Solo con questa dichiarazione il contratto si risolve di diritto.
La clausola risolutiva espressa è diversa dalla risoluzione per inadempimento generale (art. 1453), che richiede una valutazione della gravità e spesso un intervento giudiziale. Qui la volontà delle parti anticipa gli effetti.
Quando si applica
- In un contratto di compravendita, se il pagamento non avviene entro una data concordata, il venditore dichiara di avvalersi della clausola risolutiva.
- In un appalto, se l'impresa non completa i lavori entro il termine pattuito, il committente dichiara la risoluzione.
- In un contratto di locazione, se l'inquilino non paga il canone per due mesi consecutivi, il locatore invoca la clausola.
- In un contratto di fornitura, se il fornitore consegna merce difforme dalle specifiche concordate, l'acquirente attiva la clausola.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la risoluzione per inadempimento generico non specificato nella clausola (regolata dall'art. 1453).
- Non si applica se la clausola non è espressa ma solo implicita.
- Non opera automaticamente: è sempre necessaria la dichiarazione della parte interessata.
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