Risoluzione contratto plurilaterale - Art. 1459
Art. 1459 c.c.: nei contratti plurilaterali l'inadempimento di una parte non risolve il contratto per le altre, salvo essenzialità della prestazione.
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I contratti plurilaterali sono accordi tra più di due parti, con uno scopo comune (art. 1420). Esempi tipici sono le società, i consorzi o le associazioni.
Se una delle parti non adempie, la regola generale è che il contratto non si risolve per gli altri contraenti. Il vincolo resta in piedi tra di loro, a meno che la prestazione mancata non fosse essenziale per la realizzazione dello scopo comune.
Quando la prestazione è essenziale – cioè la sua mancanza rende impossibile o irrilevante il contratto per tutti – allora l'inadempimento può portare alla risoluzione dell'intero contratto, coinvolgendo anche le parti che hanno adempiuto.
Quando si applica
- Tre soci aprono una paninoteca; uno non versa il suo contributo iniziale. Se il suo apporto non è essenziale, la società continua tra gli altri due.
- Quattro amici comprano insieme un appartamento da ristrutturare; uno smette di pagare la sua quota. Il contratto di compravendita resta valido per gli altri tre, a meno che la quota fosse indispensabile per l'acquisto.
- Un gruppo di artisti firma un contratto per gestire in comune una galleria. Uno di loro non partecipa alle spese mensili. Il contratto non si scioglie automaticamente per gli altri, salvo che il suo contributo fosse essenziale per la galleria.
- Tre imprese costituiscono un consorzio per un appalto; una non fornisce i mezzi pattuiti. Le altre due restano obbligate tra loro, a meno che i mezzi fossero determinanti per l'esecuzione dell'appalto.
Cosa questo articolo non dice
- Contratti bilaterali (art. 1453): inadempimento in una compravendita tra due persone.
- Contratti plurilaterali in cui manca uno scopo comune (es. più persone che assicurano lo stesso bene presso assicuratori diversi): non rientrano nell'art. 1420.
- Effetti della risoluzione tra le parti inadempienti: l'articolo non disciplina la sorte della parte che non ha adempiuto (si applicano le regole generali).
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